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Cosa sono gli interventi di manutenzione ordinaria e cosa propone il decreto che dovrà andare in conferenza unificata il prossimo 22 maggio? Quando entrerà in vigore? Ecco tutto quello che devi sapere sul decreto manutenzione ordinaria.

 

Manutenzione ordinaria edilizia: il nuovo decreto

Differenza manutenzione ordinaria e straordinaria

Assai spesso sentiamo parlare di manutenzione ordinaria e straordinaria; soprattutto quando abbiamo a che fare con incentivi fiscali, bonus ristrutturazioni o concessioni urbanistiche.

  • manutenzione ordinaria. Rientrano in questa categoria tutti quei lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di finiture degli edifici (pensiamo alle porte, alle finestre, ai pavimenti o ai sanitari). Nello stesso insieme rientrano anche i lavori per l'integrazione e mantenimento degli impianti tecnologici esistenti, come quello per il riscaldamento o elettrico.
  • manutenzione straordinaria. Essa comprende tutte le opere che riguardano la sostituzione di parti strutturali dell’edificio e per essere ritenute tali devono presentare un elemento di innovazione. Per intenderci, se si decide di allargare la porta del bagno o di spostare tramezzi, allora si tratterebbe di manutenzione straordinaria in quanto verrebbero apportate modifiche sostanziali alla struttura.

È fondamentale indivudare la tipologia d'intervento per stabilire l’eventuale obbligo a versare contributi di costruzione, il tipo di pratica edilizia da presentare al Comune, l’IVA applicabile su materiali e manodopera; la possibilità di ottenere incentivi statali e locali o detrazioni fiscali e infine la possibilità di apportare lavori in totale autonomia.

Il nuovo decreto manutenizone ordinaria

Il nuovo decreto del Mit dovrà essere discusso in Conferenza unificata il prossimo 22 maggio. Esso stabilisce criteri di progettazione e comunicazione lavori di manutenzione ordinaria semplificati: i piani fino a 2,5 milioni possono essere progettati in un unico livello in cui siano definite già tutte le opere, sia nel contenuto prestazionale che un quello esecutivo. Il decreto edilizia è attuativo dell’art. 23, comma 3 del nuovo Codice dei contratti – decreto legislativo n. 50/2016 integrato e corretto con il D.lgs n. 56/2017.

I lavori che rientrano in questa categoria devono essere progettati in base al Codice degli Appalti e devono avere lo scopo di assicurare la corretta efficienza nel corso del tempo, ma anche sicurezza; ovviamente i parametri variano in base alle prestaziioni del progetto e alla vita utile dell'opera conclusa.

Scopri anche il nuovo Codice degli appalti pubblici.

Nella bozza del decreto si legge che gli interventi ordinari vengono definiti dopo un’analisi e una valutazione di:

  • cause che ne hanno determinato la necessità;
  • confronto con il piano di manutenzione nel caso fosse disponibile;
  • efficacia della soluzione proposta rispetto ad alternative manutentive (specifiche tecniche possono riguardare anche il costo del ciclo di vita e la durata prevedibile dell’opera);
  • tipologia e caratteristiche dei materiali;
  • mezzi, periodi e fasi dell’intervento;
  • condizioni di fruibilità dell’opera.

Parlando di manutenzione e legge, non dimenticare la nuova normativa in materia di manutenizone caldaie.



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