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Mar, Apr

Impianti domestici

Installare un condizionatore esterno è una scelta comune motivata, quasi sempre, dalla mancanza di spazio negli ambienti di casa o dell’ufficio. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 222/2016, non è più necessario chiedere autorizzazioni al Comune quando si posiziona un climatizzatore sul balcone o sulla facciata di un edificio.

 

Si può parlare di normative speciali nelle situazioni in cui le unità sono ubicate in centri storici tutelati o in aree sottoposte a vincoli paesaggistici. Se l’impianto di climatizzazione esterno è integrato con l’estetica dell’edificio o posizionato in modo da non risultare immediatamente visibile a chi si trova in uno spazio pubblico, non è obbligatorio richiedere autorizzazioni ambientali.

Vale lo stesso quando il climatizzatore esterno affaccia su contesti pertinenziali come il cortile condominiale.

Climatizzatori esterni e regolamento di condominio: ecco cosa sapere

Chi vive in condominio e decide di installare un climatizzatore esterno deve esaminare innanzitutto il regolamento dello stabile. In un caso specifico, ossia quello del regolamento approvato all’unanimità, può esserci un divieto. L’approvazione può avvenire sia in assemblea, sia in sede di finalizzazione dell’atto di compravendita.

In assenza di divieti aventi valore legale, qualsiasi condomino è libero di installare un condizionatore esterno. Se non ha un balcone sufficientemente esteso a disposizione, può ancorare l’impianto sulla facciata.

La facciata dello stabile condominiale è considerata parte comune. Secondo l’articolo 1102 del Codice di Procedura Civile, dal titolo Uso della Cosa Comune, ciascun partecipante può servirsi di essa. Quello che conta è che non ne alteri la destinazione e che non impedisca alle altre persone che godono del bene di esercitare i propri diritti.

Necessario, però, è comunicare la decisione di installare l’impianto all’amministrazione condominiale, che procederà poi a informare l’assemblea.

In alcuni frangenti, pur non essendo presenti divieti nel regolamento, l’assemblea condominiale può richiedere, a impianto installato, la sua eliminazione. Ciò accade quando la macchina e il compressore compromettono il decoro visivo del fabbricato, oppure nelle situazioni in cui è leso il diritto di un altro condomino. Un esempio è quello del soggetto che non riesce a posizionare sulla facciata un climatizzatore perché quello del vicino è troppo grande.

In merito al decoro architettonico, bisogna considerare lo stato strutturale ed estetico della facciata del palazzo. Qualora dovesse risultare deturpata da interventi precedenti all’installazione del climatizzatore esterno, qualsiasi richiesta dell’assemblea in merito a una rimozione dell’impianto non avrebbe ragione d’essere.

La normativa su fumi, rumorosità e distanza

Se si installa un climatizzatore esterno in contesti condominiali o plurifamiliari, è necessario che l’impianto abbia una rumorosità e un livello di esalazione dei fumi e dei gas rientranti nell’ambito della tollerabilità. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 844 del Codice di Procedura Civile. Nel suo testo si parla precisamente di “normale tollerabilità”, lasciando, di fatto, ampio spazio alla discrezionalità del giudice.

In merito alla distanza, la legge prevede che quella minima rispetto all’unità immobiliare del vicino sia pari a un metro. L’orientamento giuridico consente però di concretizzare delle deroghe nei frangenti in cui la struttura della facciata esterna dello stabile non dovesse consentire di rispettare il limite.



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