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Mer, Lug

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Spesso leggiamo numerosi articoli che insegnano trucchi anche molto semplici per vivere in una casa non eccessivamente calda durante il periodo estivo, ma possiamo davvero definirle soluzioni reali? Si tratta per lo più di metodi palliativi, che difficilmente ci faranno provare un reale senso di benessere! Il caldo, soprattutto in appartamenti vecchi e che non hanno ricevuto alcun intervento di coibentazione termica nel corso del tempo, non è così semplice da ridurre né tanto meno da eliminare, a patto che non si ricorra continuamente all’uso dei sistemi di condizionamento e ventilazione.

Condizionamento e riscaldamento: da soli non possono bastare!

Questi ultimi sono sicuramente dei metodi utilissimi per rinfrescare casa e recuperare qualche grado, ma sussistono due problematiche connesse al loro eccessivo uso:

  • Il costo dell’energia elettrica, che continua a lievitare e a farci pagare bollette sempre più care (per il mese di luglio 2020 si prevede che i costi per le forniture elettriche saliranno del 3,3% rispetto al trimestre Aprile-Giugno);

  • Il mantenimento di un adeguato livello di benessere termico dipende strettamente dall’utilizzo dei condizionatori, se non sono state implementate soluzioni diverse. Nel momento in cui questi vengono spenti si avrà una veloce tendenza al rialzo della temperatura interna, rendendo necessaria la loro accensione in tempi brevi. Gioco forza cresceranno i consumi ed aumenterà la bolletta da pagare!

riempimento intercapedini con schiume isolanti 1

Se la casa in questione non è di nuova costruzione e non sono mai stati realizzati interventi di isolamento termico, in quanto non previsti nel piano originario di costruzione, questo è il momento buono per mettersi in pari! La riqualificazione energetica di un edificio consente di avere delle spese più contenute in bolletta energetica, perché i consumi riscontrati sono solo quelli relativi al regolare funzionamento dell’edificio, senza alcuno spreco in particolare. Una casa termicamente coibentata la si può considerare come efficiente dal punto di vista energetico, perché:

  • mantiene una temperatura interna regolare;
  • mantiene un buon livello di benessere
    termico;
  • non si necessita di uso continuo di sistemi di condizionamento, dato che i fenomeni di dispersione termica (causa principale del discomfort termico nei mesi più freddi e in quelli più caldi, che si verificano anche in punti spesso sottovalutati dell’edificio, come ad esempio le intercapedini o spazi vuoti delle mura perimetrali, per le quali sono possibili interventi di riempimento con schiume isolanti) sono ridotti al minimo.

 

 

 
Superbonus ed altri incentivi per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici

Per ottenere una reale riqualificazione energetica della casa ci sono numerosi metodi che possono essere messi in atto, e questo è un ottimo momento per farlo. Come sicuramente avrete letto sui giornali o sentito alla TV, è stata messa a punto una nuova forma di detrazione fiscale (il cosiddetto superbonus), che si affianca ad altri incentivi per la riqualificazione energetica (l’Ecobonus) e per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio (il Sismabonus). Vediamo insieme alcune caratteristiche di questo nuovo Superbonus:

  • si tratta di una forma di detrazione fiscale pari al 110%, potenziando di fatto le detrazioni previste da Ecobonus e Sismabonus, che variavano da un minimo del 50% fino ad un massimo del 75-85% in casi particolari. Questo vuol dire che, se si effettuano dei lavori di riqualificazione che migliorano
    l’efficienza energetica ed antisismica dell’edificio (devono però rientrare all’interno di un elenco di cui parleremo a breve) potremo arrivare non solo a non spendere nulla per i lavori, ma anche ad ottenerne un piccolo guadagno;

  • la detrazione avviene solo per i lavori che hanno un orizzonte temporale compreso tra 1 Luglio 2020 e 31 Dicembre 2021, e consente di ottenere uno sgravio fiscale suddiviso in 5 quote annuali di pari importo (mentre con Ecobonus e Sismabonus la suddivisione è in 10 quote annuali). Qualora non si voglia aspettare questo lasso di tempo, è possibile ricorrere anche alla cessione del credito maturato ad istituti bancari, ma anche di chiedere lo sconto in fattura direttamente alla ditta che esegue i lavori di riqualificazione;

  • ci sono una serie di limitazioni, ovviamente, ad iniziare dai beneficiari di questo bonus. E’ stabilito che a poterlo richiedere siano condomini, persone fisiche che non fanno attività d’impresa, istituti autonomi di case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore ed associazioni sportive dilettantistiche;

  • non può richiedere il Superbonus chi decide di intervenire su edifici appartenenti a particolari categorie catastali, nella fattispecie le categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli);

  • il Superbonus può essere richiesto se i lavori eseguiti rientrano nel seguente elenco:
  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie;

  • sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione con impianti di nuova generazione (caldaie o pompe di calore) centralizzati (per i condomini)              autonomi (per le singole abitazioni), che favoriscono il riscaldamento o il raffrescamento dell’edificio;

  • installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;

  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  •  per ogni tipologia di attività sono previsti dei limiti di spesa ben precisi! Le ultime novità sono le seguenti:
  • per gli edifici unifamiliari o comunque autonomi si prevede un limite di spesa di 50.000 euro per interventi di isolamento termico, mentre il limite scende  a 15.000 euro per interventi di sostituzione impianto di riscaldamento o raffreddamento;

  • per i condomini che hanno un numero di unità abitative compreso tra 2 ed 8, si prevede un limite di spesa di 40.000 euro per interventi di isolamento termico, mentre il limite scende a 20.000 euro per interventi di sostituzione impianto di riscaldamento o raffreddamento;

  • per i condomini che hanno un numero di unità abitative superiore o uguale a 9, si prevede un limite di spesa di 30.000 euro per interventi di isolamento termico, mentre il limite scende a 15.000 euro per interventi di sostituzione impianto di riscaldamento o raffreddamento.
  • attenzione ai casi di riqualificazione nei quali si mettono in atto più tipologie di intervento:       
  • se si realizza un singolo intervento che ricade in più possibili agevolazioni, si potrà usufruirne solo di una;

  • se si realizzano più interventi che possono essere ricondotti a possibili agevolazioni fiscali, sarà possibile ottenere le singole agevolazioni, ma nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti per ogni tipologia di intervento, sempre a patto che le spese siano distintamente contabilizzate.

L’utilizzo del Superbonus 110% prevede anche altre limitazioni o soglie, che restringono il suo campo di applicazione. In particolar modo gli aspetti più interessanti riguardano i risultati che si ottengono con questi lavori. Interventi come l’isolamento termico e la sostituzione degli impianti devono assicurare almeno il miglioramento di due classi energetiche per l’edificio in questione, o almeno il conseguimento della classe più alta, qualora non si potesse avere un aumento di tale livello.

Inoltre, per poter presentare la domanda regolarmente, sarà necessario possedere:

  • un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto a queste detrazioni (tale visto può essere rilasciato dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e soggetti iscritti nei ruoli di periti alle Camere di Commercio;

  • un’asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche che certifichi che le spese sostenute ed i requisiti tecnici richiesti sono compatibili con l’agevolazione fiscale del superbonus (attenzione, perché se vengono rilasciate false o addirittura risultano mancanti, si può
    incorrere in multe da 2.000 fino a 15.000 euro).