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08
Mar, Ott

Sicurezza Lavoro

La normativa disciplinata dal D.Lgs 81 del 2008, noto anche come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, stabilisce principi e procedure da mettere in atto per la salvaguardia della salute e dell’integrità dei lavoratori. Il primo passo è effettuare un’attenta valutazione dei rischi e redigere l’apposito documento chiamato DVR per l'edilizia.

Deve essere redatto per ogni cantiere?

Si tratta di un obbligo sancito dalla legge che coinvolge tutte le aziende indipendentemente dal settore.

Oggi, per approfondire la tematica della sicurezza nei cantieri trattata in un nostro precedente articolo, parleremo del DVR nell’edilizia con l’aiuto di Corsisicurezza.it che da anni sono esperti del settore.

DVR per l'edilizia: cos’è?

Il Documento di Valutazione dei Rischi o DVR è un adempimento obbligatorio per ogni attività economica con almeno un dipendente.

Altro non è che la dimostrazione che all’interno dell’azienda è stata effettuata una valutazione di tutti i probabili rischi per la salute e l’integrità dei lavoratori presenti, con l’obiettivo di individuare le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminarle o ridurle al minimo possibile.

Di conseguenza è anche un documento fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione del programma di prevenzione e delle relative misure di sicurezza.

DVR per l'edilizia: chi lo redige?

Secondo il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro quest’obbligo ricade sul datore di lavoro, in collaborazione con Medico Competente e RSPP, che dovranno assisterlo nell’individuazione dei rischi presenti, nella valutazione della loro entità, nella predisposizione delle contromisure da attuare e, soprattutto, dovranno firmare il documento per attribuirgli validità.

Nelle aziende con meno di 10 dipendenti è possibile effettuare questa operazione servendosi del modello per la redazione del DVR con procedure standardizzate, ma in settori come l’edilizia, specialmente nei cantieri, dove i lavoratori sono spesso più numerosi, capita che il datore di lavoro preferisca affidarsi ad un ente specializzato in sicurezza, per avvalersi dell’assistenza di un tecnico.

Questi enti fondamentalmente operano in due modi:

  • effettuano la valutazione dei rischi tramite un sopralluogo in azienda da parte di un tecnico;
  • offrono la possibilità al datore di lavoro di redigere il DVR online.

Entrambe le modalità sono ugualmente valide, la differenza sta solo nel prezzo e nella rapidità di redazione del documento. Tuttavia in entrambi i casi, sarà la firma del Datore di Lavoro a conferire validità al DVR.

Cosa deve contenere il DVR?

Parlando del lato strettamente burocratico, il DVR deve contenere i dati relativi all’azienda, la firma delle figure che hanno contribuito alla sua redazione e la data certa in cui è stato realizzato.

Per quanto riguarda il lato strettamente legato alla messa in atto del servizio di protezione e prevenzione dei lavoratori il DVR deve contenere:

  • la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, indicando i criteri adottati per individuare i rischi stessi;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate a fronte della valutazione, delle procedure volte ad attuarle;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuali necessari allo svolgimento delle mansioni;
  • la valutazione dello stress lavoro correlato;
  • le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici per cui è richiesta una formazione professionale specifica;
  • l’elenco delle attrezzature, dei macchinari e delle eventuali sostanze pericolose impiegate.

DVR in edilizia: deve essere redatto per ogni cantiere?

Nel settore dell’edilizia molti ci pongono questa domanda.

Il dubbio in effetti è molto diffuso tra i datori di lavoro responsabili dei cantieri edili, ma la risposta è semplice.

Basterà redigere un solo DVR per la propria azienda che sarà valido per ogni cantiere, dal momento che ognuno di essi avrà in comune:

  • livello di rischio;
  • processi lavorativi;
  • macchinari;
  • sostanze impiegate;
  • procedure di protezione e prevenzione;
  • responsabili e rappresentanti per la sicurezza;
  • DPI.

Tuttavia, questo vale solo se tutti i cantieri hanno tutti questi elementi in comune, in caso contrario bisognerà apportare le opportune modifiche.

A tal proposito ricordiamo che non esiste un limite di legge per la scadenza del DVR, allora vi chiederete: quando va aggiornato?

L’aggiornamento si rende necessario, per ovvi motivi di sicurezza, nei seguenti casi:

  • modifiche del processo lavorativo (acquisto di nuovi macchinari da cui derivano nuovi rischi);
  • cambiamenti dei responsabili del servizio di protezione e prevenzione;
  • modifiche dell'organizzazione del lavoro;
  • verificarsi di infortuni gravi che mettono in evidenza nuove fonti di rischio o richiedono una rivalutazione di quelle presenti.

 

 



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