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Ven, Mar

Risparmio Energetico

Ministero dello Sviluppo Economico - Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Il decreto ministeriale

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita'

e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;

Ritenuto di dover definire le modalita' di erogazione delle risorse
del fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle
esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi
di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e
sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa
produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti

delle risorse disponibili;

Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed
efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi
per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica
ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma
di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato
dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle
categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione

medesima;

Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali
eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove
convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica
da assicurare nell'attivita' richiesta per le specificita' del
servizio a fronte delle esigenze di diffusa operativita' sul
territorio, nonche' alla disponibilita' di tecnologie e mezzi per
conseguire in maniera ottimale e con immediata operativita' lo scopo
prefissato dal legislatore secondo le modalita' stabilite dal

presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Finalizzazioni del fondo

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo»,
sono erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di

seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti:

60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei
mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici
da incasso ad alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle

modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera a);

50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di
lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera
installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformita' ai
requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,

rispettivamente dalla lettera b) alla lettera g);

12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli,
nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma

1, lettera h);

20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori
fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto
degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformita'
ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,

rispettivamente dalla lettera i) alla lettera j);

8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi,
nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma

1, la lettera k);

20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine
agricole e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle

modalita' di cui all'art. 2 comma 1, la lettera l);

40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre
per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui

all'art. 2 comma 1, lettera m);

10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e
l'installazione di variatori di velocita' (inverter), per l'acquisto
di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi
statici di continuita') ad alta efficienza e per l'acquisto di
batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle
perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione, in
conformita' ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,

rispettivamente dalla lettera n) alla lettera q);

20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di
banda larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui

all'art. 2 comma 1, lettera r);

60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad
alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle

modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera s), e all'art. 3.2.

Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono
disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto
comma 1 in relazione alle disponibilita' di risorse per effetto degli

andamenti delle erogazioni.

Art. 2

Contributi unitari

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto
specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili
ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono
erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito
indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato
dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei

costi di gestione:

a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per
cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da

incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:

a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda
prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile
1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del
3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attivita' produttive -
«indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda
identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo»

Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005;

a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal
decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare
l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e
manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» -

Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008;

a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due
dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza
e piu' specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++,
forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con
dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non
inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di

efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);

a.4) la nuova cucina componibile sia gia' predisposta per la

raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;

a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o
dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1),

a.2), a.3) ed a.4);

a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che

l'acquisto e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;

a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi
energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il
rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in

base al quale viene calcolato il contributo;

b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con
analoghi apparecchi di classe energetica, capacita' di lavaggio,

efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);

c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con

analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;

d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con
analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma

(FSD);

e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera
installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di
forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di

sicurezza gas (FSD);

f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe

cappe climatizzate;

g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua
elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con
COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di

acqua calda sanitaria;

h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400
cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di
categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di
un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di
acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o

esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo di 1500€;

i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo
di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi

alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;

j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di
200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione

sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;

k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo
rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui
all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale
radiazione di un rimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di
dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia
dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad
euro 2000 se il nuovo rimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo
di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della
stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo
semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva
quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con
piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS»,
a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di
frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000 se il nuovo
semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS»,

di sistemi di controllo elettronico della stabilita';

l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il
concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul
prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole e movimento
terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla
categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni:
attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in
sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di
fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di
quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della
stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale
rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo
macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire
il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione
legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione
al concessionario o venditore che avra' cura di trasmetterne copia
all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in
cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici
registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in
mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del

beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;

m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per
l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il
certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in

esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di
variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica

compresa tra 0,75 e 7,5 kW;

o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta

efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;

p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di

continuita') ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;

q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di
condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di

energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;

r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con eta'
compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di

p>banda larga;

s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie
utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili
di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai
valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e
contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e
nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai
valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il
raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente
comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive

modificazioni, da un soggetto accreditato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni
di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31

dicembre 2010.

3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), k), l), m), del comma 1, il contributo e' corrisposto per
operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con
documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione

secondo le vigenti disposizioni.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28

dicembre 2006).

5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili
con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti
disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1,

lettera s).

Art. 3

Acquisto di immobili di nuova costruzione

ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta
efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2,
per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con
atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e'
subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione
energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un
soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine,
entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di
compravendita, il venditore, in possesso della predetta
documentazione, cura la prenotazione della misura nei confronti del
soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene confermata in sede di
stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini
dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di
certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula
l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto

munita degli estremi della registrazione.

Art. 4

Modalita' di gestione delle risorse

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto
previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari,
si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale
da assicurare per le specificita' del servizio richiesto una diffusa
operativita' sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non
esclusi quelli eventualmente gia' in atto con lo Stato italiano, con
i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione

dei contributi e le relative modalita' attuative.

2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono
trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico
all'organismo di cui al comma 1 in relazione alla effettiva
erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente

decreto.

3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito
Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico

sulle disponibilita' residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.

Art. 5

Revoca del contributo

1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti per la erogazione dei
contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero
di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per
fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni
di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca
dei contributi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010 Il Ministro dello sviluppo economico Scajola

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 1, foglio n. 181



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