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Risparmio Energetico

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (DL INCENTIVI)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010.

Decreto legge integrale

Ecco di seguito il tesot integrale del decreto legge.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana:

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento
all'estero della sede sociale delle societa' e' obbligatoria, da
parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.

Art. 2

Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione
finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane
all'estero e di adeguamento comunitario

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane:

a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della
sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti
indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione;

b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano
simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al
quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono
aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici
di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,
anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano
l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali
sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla
concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.

3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli
indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei
Comuni, dei titoli autorizzativi.

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'
giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Art. 3

Deflazione del contenzioso
e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e
razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione:

a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di
deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»;

b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori
a 50.000 euro,»;

c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo
e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della
Commissione tributaria centrale.

3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in
assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il
commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione
alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la
persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni
vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di
cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,
anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette
convenzioni, il commissario puo' certificare, secondo modalita' e
termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di
assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale
sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto.

Art. 4

Fondo per interventi a sostegno
della domanda in particolari settori

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai
sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847,
della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di
cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo
un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni
ulteriore disposizione applicativa.

2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella
ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della
Commissione europea.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste
disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a
tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita':


a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate
tecnologie duali;

b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'
soppresso.

6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a
finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto
di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento
delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale
revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali.

7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca
si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei
suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento
statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,
su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del
presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in
essere.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A
compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita'
speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota
delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per
l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni
di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo
8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione
degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.

Art. 5

Attivita' edilizia libera

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu'
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;

c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;

d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;

h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere
b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica,
comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Scajola, Ministro dello
sviluppo economico

Calderoli, Ministro per la
semplificazione amministrativa

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano



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