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Norme Piano casa

Norme piano casaIn queste pagine saranno riportate tutte le normative e le leggi vigenti sul tema del Piano Casa. Ogni regione infatti ha leggi proprie e in questo modo renderemo più semplice la ricerca e l'accesso a ciò di cui avete bisogno, proponendovi i testi integrali delle norme più importanti per orientarvi in questo difficile tema del Piano Casa. Offriamo un servizio a 360° che aiuterà l'utente a conoscere le possibilità e le restrizioni vigenti nel proprio Piano Casa della regione interessata, potendo cosi valutare per tempo le possibilità offerte e operando cosi le scelte migliori per le proprie personali intenzioni ed aspettative...

Norme piano casa

Leggi tutte le  norme del Piano Casa

Norme piano casa

 
 
 


DM 29 Dicembre 2009

Decreto Ministeriale 29/12/1999

(Gazzetta ufficiale 31/12/1999 n. 306)

Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, nella quale e' previsto che con decreto del Ministro delle
finanze saranno individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui applicare l'aliquota ridotta
del 10 per cento;
Considerato che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella
misura del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore
complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
netto del valore dei predetti beni;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10
per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte
significatica del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1999
Il Ministro: Visco
 

Legge Regionale 19/2009

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009
“MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 1 - Obiettivi della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Casi di esclusione
Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Art. 6 - Prima casa
Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate
Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area
sorrentino-agerolese
Art. 12 - Norma finale e transitoria
Art. 13 - Dichiarazione di urgenza
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
Art. 1
Obiettivi della legge
1. La presente legge è finalizzata:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio
delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13
(Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio
edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche
attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e
sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti
di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo
7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di
naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in
coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente
nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata
nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;
d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta
non inferiore a metri 2,40;
e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel
termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni
tecnologiche in edilizia;
g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti
urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n.765).
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
Art. 3
Casi di esclusione
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento
delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a
costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto
ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici
comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi
compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle
coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i
limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo
del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme
urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 7 non si
applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti
produttivi (PIP).
Art. 4
Interventi straordinari di ampliamento
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ampliamento fino al venti per cento della
volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non
superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre
all’eventuale piano sottotetto.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione
per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e
comunque non successivamente frazionabili.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della
volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a
volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.
4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di
indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto
degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore
dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati
da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di
regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai
sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento
realizzato;
b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno
1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi
della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque
anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento
ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di
accatastamento. L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni
provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da
esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni
fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del
proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.
Art. 5
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per
cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione,
all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le
eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta
metri quadrati.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
4. E’ consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza
preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano
prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo
regionali e dalla normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici
di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con
la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con
iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti
non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica
n.380/2001, dell’intervento realizzato;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati);
c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della
presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni
dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per
i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.
L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti
urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere
urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6
Prima casa
1. In deroga alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5
della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima
casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata
rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del
Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini
previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto,
e siano state versate le somme prescritte.
Art. 7
Riqualificazione aree urbane degradate
1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere
attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione
del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e
l’integrazione sociale.
2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei
proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei
proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili
da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale
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n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono
verificate occupazioni abusive.
3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al
comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del
cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e
ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all’inserimento, nella
programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni
stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle
fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.
4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali,
anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2
contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani
coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a
quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti
urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di
volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una
quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo
di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia
abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se
l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali,
artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte
nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da
almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi
individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad
uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia
convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle
caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.
7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del
consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti
gli interventi di cui al comma 5.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare
riguardo all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del
disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo
specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive
modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con
le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
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“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti
dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.
Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove
esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,”
sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per
le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di
interesse pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti
“entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del
provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e
dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre
2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19
(Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi -
Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani
attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma
pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale
28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree
destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della
legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14, recante: “Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n.65) e
all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9
(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione
della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve
essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve
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essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà
comunicazione al comune.
2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve
dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli
esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico
riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.
3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità
per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove
previsto.
Art. 10
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
1. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono
realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di
acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque
denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi
strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le
dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.” ;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi
obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non
comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio
Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione,
la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“8. Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del
comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con
deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori
necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto
nell’ambito dell’UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo
svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il
deposito sismico, di cui all’articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il
competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la
correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla
autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in
relazione alle norme tecniche vigenti.
11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio
Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell’emanazione del
regolamento di attuazione della presente legge.”.
2. L’articolo 4 della legge regionale n.9/1983, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività
di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono
sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale,
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908,
n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed
efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto
n. 380/2001;
e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2.
2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è
subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica.
3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori
possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati
controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in
particolare l’attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei
controlli di cui al comma 3.”
3. All’articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:
a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione
sismica, ovvero del deposito sismico;
b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3,
comma 5;
c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal
comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla
realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di
cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità
a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche,
come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 11
Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese
1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di
produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione,
realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35
(Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli
strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive
n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme
igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con
certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa dall’allevatore interessato.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di
adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo
stato brado.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai
contenuti del presente articolo.
Art. 12
Norma finale e transitoria
1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si
concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti
eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati
alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania
l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee
guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 13
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
28 dicembre 2009
Bassolino
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
LEGGE REGIONALE: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13: “Piano territoriale regionale”.
Nota all’art. 2
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo precedente.
Comma 1, lettera h).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,
ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.
Nota all’art. 3
Comma 1, lettera b).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo precedente.
Art. 2, lettera A): “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.
Comma 1, lettera c).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
Comma 1, lettera d).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 già citato nella nota al comma precedente.
Comma 1, lettera f).
Legge 18 maggio 1989, n. 183: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”.
Comma 1, lettera g).
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21: “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a
rischio vulcanico dell'area Vesuviana”.
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Nota all’art. 4
Comma 4, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.
Art. 25(R): “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità”.
“1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità
degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa”.
Comma 4, lettera c).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Art. 8: “Modalità di misura”.
Art. 9: “Soluzioni tecniche conformi”.
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Nota all’art. 5
Comma 5, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo
precedente.
Art. 25(R) già citato nella nota all'articolo precedente.
Comma 5, lettera b).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 già citato nella nota all'articolo precedente.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”.
Nota all’art. 6
Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo 4.
Art. 36: “Accertamento di conformità”.
“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura
pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata”.
Art. 37: “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento
di conformità”.
“1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in
difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma
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1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformità di cui all'articolo 36”.
Nota all’art. 7
Comma 1.
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo 1.
Comma 2.
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo 2.
Comma 5.
Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, n. 236: “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione
dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea”.
Art. 1, comma 3: “Definizioni”.
“1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di «alloggio sociale».
2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione
permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento
essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori
pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali,
assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati
prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle
risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione
di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard
urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con
le modalità stabilite dalle normative regionali”.
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Nota all’art. 8
Comma 1.
Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.
Comma 1, lettera a).
Art. 7: “Competenze”.
Comma 2: “2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti
racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area”.
Comma 1, lettera b).
Art. 10: “Salvaguardia”.
Comma 2: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni
decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti”.
Comma 1, lettera c).
Art. 23: “Piano urbanistico comunale”.
Comma 9: “9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi
inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi
derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.
Comma 1, lettera d).
Art. 25: “Atti di programmazione degli interventi”.
Comma 6: “6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo”.
Comma 1, lettera e).
Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici ”.
Comma 1: “1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione
consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge”.
Comma 1, lettera f).
Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici”.
Comma 2: “2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli
elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti”.
Comma 3: “3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso”.
Comma 1, lettera g).
Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 1: “1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i
beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità,
perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”.
Comma 1, lettera h).
Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 4: “4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova
disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il
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termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo
39”.
Comma 1, lettera i).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 1: “1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della
presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente
inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento
sostitutivo”.
Comma 1, lettera l).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 3: “3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi
della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta
giorni, attua l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera m).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
“1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente
legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a
provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.
2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione
procede autonomamente.
3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente
legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua
l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera n).
Art. 40: “Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni”.
Comma 1: “1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine
gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici
regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica”.
Comma 2.
Legge regionale 28 novembre 2000, n. 15: “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”.
Legge regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per
l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di
inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni
obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi
pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24
marzo 1995, n. 8”.
Comma 3.
Legge regionale 27 aprile 1998, n. 7: “Modifica L.R. 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della L. R. 1° settembre 1981, n. 65»”.
Art. 1: “1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge
regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:"L'indice di copertura, salvo quanto
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diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di SviluppoIndustriale, deve essere contenuto entro il
rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile perl'impianto produttivo".
Legge regionale 11 agosto 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.
Art. 11: “1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant'Antonio Abate, Angri, S .Egidio Monte Albino,
Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all'articolo 2 della legge regionale 27
giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano
urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la
realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 19 della legge regionale n.
35/1987, è pari a 0,50”.
Comma 4.
Legge regionale 5 marzo 1990, n. 9: “Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose”.
Nota all’art. 9
Comma 1.
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”.
Nota all’art. 10
Comma 1.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico”.
Art. 2: “Denuncia dei lavori”.
“Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle
opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente
per territorio, prima dell'inizio dei lavori.
Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64,
esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo
della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.
Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5
novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di
quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).
Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore
o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro
comprendere:
- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del
geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli
elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n.
64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio
1974, n. 64;
- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le
condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché
l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 80 del 29 Dicembre 2009
- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo
schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.
L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e
degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui
territorio si dovrà eseguire l'opera.
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono
direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei
collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2
febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.
Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle
opere secondo un predisposto cronologico”.
Comma 2.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 4: “La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma
competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente
legge. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e
successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.
La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente
Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti (3).
La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:
a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica
dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;
b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a
concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;
d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione
che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli
Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato
personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a
mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento
geologico, sismologia”.
Comma 3.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma 1.
Art. 5: “Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche ”.
“Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio,
controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al
processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede,
inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.
Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve
verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo
del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente
Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di
collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 80 del 29 Dicembre 2009
valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo
restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre
1971, n. 1086.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli
agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in
possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti
prescritti.
Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell'art. 29 della L. n. 64
del 1974.
Nota all’art. 11
Comma 1.
Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35: “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-
Amalfitana”.
Direttiva 19 novembre 1991, n. 91/629/CEE: “Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli”.
Direttiva 29 novembre 1995, n. 95/58/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori”.
fonte
 

Legge Regionale 34/2009

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:


TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


Art. 1
Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO


Capo I
Disposizioni in materia di tributi e finanze


Art. 2
Disposizioni di carattere tributario,
rideterminazione addizionale regionale IRPEF

1. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 (Compartecipazione IVA non sanitaria) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), da ultimo modificato dal comma 8 dell’articolo 40 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 2007, n. 222, è determinata nella misura dello 0,9 per cento.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5 della l.r. 10/2009, l’eccedenza di entrata costituita dalla compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sanitaria, che già compensa il mancato gettito di addizionale IRPEF, è destinata al finanziamento degli interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio, previsti all’articolo 8 della presente legge regionale.


Art. 3
Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota IRAP per l’anno 2010

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come richiamate nel comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 (Regionalizzazione dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), sono confermate per l’anno 2010.


Art. 4
Disposizioni di carattere tributario,
estensione del regime agevolato IRAP per le ASP

1. All’articolo 48 (Esenzione dall’IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) della legge regionale 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. In base al comma 299 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), l’esenzione del pagamento IRAP di cui ai commi 1 e 2 è estesa anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”.



Capo II
Disposizioni in materia di programmazione
e politiche dei fondi strutturali


Art. 5
Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota regionale
cofinanziamento 2000 - 2006

1. Le risorse finanziarie rivenienti da disimpegni della quota regionale facente capo a programmi cofinanziati dall’Unione Europea del periodo di programmazione 2000 - 2006 possono essere dichiarate economie vincolate con atti dirigenziali e reiscritte sui capitoli di spesa concernenti la quota regionale dei programmi cofinanziati dall’UE del periodo di programmazione 2007-2013, anche di nuova istituzione, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell’Autorità di gestione competente per il fondo strutturale di riferimento della quota regionale disimpegnata.


Art. 6
Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4 (Terza variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. L’allegato di cui al comma 1 può essere modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei commi 1 e 2”.


Capo III
Disposizioni in materia di agricoltura


Art. 7
Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica

1. La Regione, nelle more dell’approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei consorzi di bonifica, provvede a erogare per l’anno 2010 ai Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia, Ugento Li Foggi, a titolo di ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza di euro 29 milioni, le somme occorrenti per far fronte alle ordinarie spese di gestione quali:
a) spese di funzionamento;
b) spese per il pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) spese per il pagamento dei consumi, anche pregressi, di acqua ed energia elettrica sia per uso civile che per uso agricolo;
d) spese per il pagamento delle quote del contributo associativo dovuto da ciascun consorzio all’Unione regionale delle bonifiche;
e) spese per il pagamento degli oneri, a carico dei consorzi, spettanti ai dipendenti che andranno in quiescenza fino al 31 dicembre 2010.

2. E’ autorizzata l’anticipazione di euro 2 milioni 500 mila al Consorzio per la bonifica della Capitanata e di euro 500 mila al Consorzio di bonifica montana del Gargano, al fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante dalla rete dei mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.

3. Alla spesa per far fronte all’erogazione delle anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante iscrizione dell’importo di euro 32 milioni sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 06.01.01 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - UPB 99.99.01 - delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010.

4. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo 112099 - UPB 01.01.01 - del bilancio per l’esercizio finanziario 2010.


Art. 8
Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, finalizzate anche al consolidamento delle passività, la Giunta regionale può intervenire con un contributo sugli interessi corrisposti dall’impresa alla banca ovvero con la costituzione di un fondo di garanzia.
2. L’accesso all’agevolazione di cui al comma 1 è determinato secondo criteri e priorità fissati dalla Giunta regionale.

3. L’erogazione degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea, agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli. I destinatari possono avvalersi delle misure agevolative di cui al presente articolo solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo modalità stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui al comma 2 del presente articolo, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, come specificati nella delibera di Giunta regionale di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il capitolo di spesa 111018 denominato: “Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 di euro 12.469.861,00.

5. Al fine di limitare l’impatto della crisi del settore vitivinicolo è istituito un fondo finalizzato alla concessione del concorso negli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.

6. L’aiuto in conto interessi di cui al comma 5 è concesso nel rispetto del regime comunitario “de minimis”. Le modalità operative di accesso al fondo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.05, il capitolo di spesa 111019 denominato “Fondo per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori vitivinicoli e dalle cooperative del settore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 500 mila.
8. La complessiva somma di euro 12.969.861,00, stanziata ai fini del presente articolo, è pari all’eccedenza di entrata costituita dalla compartecipazione IVA non sanitaria che già compensa il mancato gettito di addizionale IRPEF.


Art. 9
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20

1. Alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:


“Art. 2
Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, nonché imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto - coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a. sia stato possessore dell’unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della l. 386/1976;
b. sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o imprenditore agricolo professionale.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra nonché imprenditore agricolo professionale.
3. All’accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), degli ispettorati provinciali per l’agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l’originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all’articolo 3 o all’articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l. 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra e/o di imprenditore agricolo professionale.”;

b) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“1. Alla ripresa di possesso degli immobili a seguito di rinunzia all’acquisto e/o all’assegnazione, mancato pagamento delle rate di ammortamento, rifiuto o mancata accettazione del prezzo e/o delle condizioni di vendita, revoca del provvedimento di assegnazione, annullamento e/o risoluzione del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 2 e 13, scadenza e/o revoca di concessione amministrativa, atto di Giunta regionale che modifichi la classificazione dell’immobile dichiarandolo di pubblico generale interesse, si procede con provvedimento del dirigente del servizio competente. Previa opportuna diffida, l’atto, debitamente motivato, deve essere ritualmente notificato all’interessato nelle forme previste dal codice di procedura civile. Il decreto è direttamente ed immediatamente esecutivo, salvo sospensione o revoca da parte dello stesso dirigente.”.


Art. 10
Affidamento ai CAA di attività in regime di convenzione

1. La Regione affida in regime di convenzione ai centri di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione Puglia l’incarico di costituire e detenere i fascicoli aziendali per i soggetti tenuti alla loro costituzione in forza della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività connesse alla realizzazione del programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013.

2. Sono escluse dall’affidamento le attività già oggetto della convenzione in essere fra i medesimi CAA e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

3. Le procedure operative per la costituzione e la tenuta dei fascicoli sono definite nei manuali procedurali elaborati dalla Regione.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il capitolo di spesa 1150830 denominato: “Concessione contributi ai centri di assistenza per le attività esercitate in regime di convenzione”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.


Art. 11
Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013

1. In attesa della emanazione di specifiche disposizioni nazionali, la Regione assicura per l’esercizio finanziario 2010 la copertura degli oneri connessi al pagamento delle imposte IVA ed IRAP sulle spese per i servizi di assistenza tecnica previsti dal programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.01.03, il capitolo di spesa 1150820 denominato “Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 1 milione.
Art. 12
Accordo di programma quadro “Difesa del suolo”
Cofinanziamento regionale

1. Ai fini del cofinanziamento regionale previsto dall’accordo di programma quadro “Difesa del suolo”, delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 22 marzo 2006, n. 3 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998. Periodo 2006 - 2009 - Legge finanziaria 2006), utilizzato per il pagamento del contratto di appalto n. 009516 del 12 agosto 2008, sottoscritto con l’impresa S.M.A. s.p.a., il Dirigente del Servizio foreste è autorizzato ad assumere impegni e i relativi pagamenti a valere sul capitolo di nuova istituzione 531044 del bilancio regionale autonomo - UPB 01.04.03 Servizio foreste - denominato “Legge 208/1998 - Delibera CIPE n. 3/2006 - Risorse FAS Accordo di programma quadro “Difesa del Suolo” - risorse regionali DGR n. 1611 del 23 ottobre 2006, n. 1611, Servizio di prevenzione del patrimonio boschivo e di interventi di difesa idraulico-forestale”.

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 2 milioni e 500 mila. La restante somma, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 9 milioni, fa carico all’esercizio 2011.


Art. 13
Sostegno per le attività dei distretti agroalimentari di qualità

1. Allo scopo di favorire le iniziative rivolte all’animazione e sensibilizzazione del territorio di competenza, nonché per la promozione dell’attività dei distretti agroalimentari di qualità riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.01, il capitolo di spesa 111111 denominato “Interventi per la promozione delle attività dei Distretti agroalimentari di qualità - l. r. n. 23/2007”.
Art. 14
Modifica norma finanziaria della legge regionale 28 luglio 2008, n. 20

1. L’articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 20 (Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale), è sostituito dal seguente:


“Art. 7 Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 01.03.02 “Interventi di promozione” il capitolo di spesa 111112 denominato “Contributi alla Enoteca/Elaioteca regionale per spese di funzionamento e per attività di promozione e valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi (articolo 3 l. r. 20/2008).”.

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 è stabilita in euro 690 mila. Per gli esercizi successivi, la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.



Capo IV
Disposizioni in materia di risorse naturali


Art. 15
Informazione e comunicazione attività del Servizio risorse naturali

1. Al fine di attivare e finanziare tutte le iniziative di informazione e comunicazione riferite alle attività effettuate dal Servizio risorse naturali, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.08.01, il capitolo di spesa 621015 denominato “Spese per le iniziative di informazione e comunicazione”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 200 mila.
Art. 16
Fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni

1. Al fine di promuovere le fonti rinnovabili e favorire la realizzazione di impianti di piccola taglia, da 1 a 20 kilowatt (kW) di potenza, nelle abitazioni, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’UPB 02.02.02, il capitolo di spesa 636035, denominato “Fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 di euro100 mila da destinare all’installazione di piccoli impianti per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica per nuclei familiari residenti in Puglia.

2. Il contributo, concesso per kilowattore (kWh) installato, è cumulabile con gli interventi statali già previsti dal “Conto energia”.

3. La Giunta regionale provvede a regolamentare le procedure per l’accesso al fondo e la sua rotazione.


Art. 17
Proroga termini richiesta concessione acque sotterranee

1. Il termine per la presentazione della richiesta di concessione di acque sotterranee, individuato dal comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 5 maggio 1999, n.18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.


Capo V
Disposizioni in materia di tariffe delle prestazioni
del servizio sanitario regionale


Art. 18
Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici

1. L’articolo 12 (Tariffe IRCCS pubblici) della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della l.r. 40/2007 e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), è abrogato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte gli stessi criteri di tariffazione previsti per le aziende ospedaliere.


Art. 19
Tariffe DRG per l’anno 2009

1. Per l’anno 2009 restano in vigore le tariffe e le modalità di calcolo del valore dei ricoveri in essere per l’anno 2008, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

2. Per l’anno 2009 il riferimento alla tariffa unica convenzionale (TUC) di cui agli articoli 14 e 16 delle legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), deve intendersi riferito alla TUC dell’anno 2008.

3. Per la specialità clinica cod. 28 (Unità spinale) dell’IRCCS Maugeri, e per la specialità clinica cod. 75 (Neuroriabilitazione) dell’IRCCS Medea e del Presidio ospedaliero Brindisi - Mesagne - San Pietro Vernotico - Ceglie Messapica dell’ASL BR, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 le seguenti tariffe:
a) Unità spinale (cod. 28): euro 400,22 per il regime ordinario, euro 308,96 per il regime diurno;
b) Neuroriabilitazione (cod. 75): euro 373,53 per il regime ordinario, euro 264,15 per il regime diurno.

4. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non sono soggette a modifiche derivanti dalla fascia di appartenenza dell’istituto di ricovero e non subiscono modifiche fino a 120 giorni di degenza.

5. Le tariffe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono abbattute, a decorrere dal 121° giorno, del 40 per cento. Sono esclusi dagli abbattimenti i ricoveri in regime diurno.
6. Per le prestazioni di assistenza intensiva post-acuzie ad alta complessità erogate dalla Casa di cura Villa Verde di Lecce si applica la tariffa giornaliera di euro 876,07.

7. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del competente Servizio assistenza ospedaliera e specialistica di concerto con l’Agenzia regionale sanitaria (ARES), una tabella di corrispondenza fra i Diagnosis related groups (DRG) previsti dalla classificazione CMS 19 e quelli nuovi o modificati a seguito dell’introduzione della versione 24 della classificazione DRG. Tale tabella è utilizzata sia per la definizione delle tariffe, sia per l’individuazione dei DRG di alta complessità. Nel caso in cui uno dei DRG di cui all’articolo 22 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), corrisponda, nella classificazione CMS 24, a due o più DRG, la tabella da approvarsi a cura della Giunta regionale deve contenere anche gli aggiornamenti delle corrispondenti percentuali.

8. Al comma 1 dell’articolo 14 (Remunerazione ricoveri) della l.r. 1/2008 le parole: “Per l’esercizio finanziario” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’esercizio finanziario”.

9. Il comma 2 dell’articolo 24 (Tariffe dei ricoveri ospedalieri e tetti di spesa) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è abrogato.


Art. 20
Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall’anno 2010

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce metodologia e criteri per la definizione delle tariffe e del calcolo del valore dei ricoveri.
2. Entro il 30 giugno 2010 la Giunta regionale approva il nuovo tariffario regionale da applicare per l’anno 2010 con riferimento alla versione CMS 24 della classificazione dei DRG, definito in conformità alla metodologia e ai criteri di cui al presente articolo.

3. La remunerazione delle endoprotesi e dei dispositivi medici e del relativo impianto deve essere ricompresa nelle tariffe DRG regionali.

4. Le norme regionali in materia di tariffe e di calcolo del valore dei ricoveri in contrasto con le disposizioni emanate con i provvedimenti di Giunta di cui ai commi 1, 2 e 3 si intendono abrogate.


Art. 21
Prestazioni di ricovero per parto e relative tariffe

1. Al fine di garantire l’appropriatezza delle prestazioni di ricovero per una migliore qualità delle cure e per un attento uso delle risorse del sistema sanitario, le cartelle cliniche e/o le schede dimissione ospedaliera (SDO) relative ai ricoveri per parto naturale devono essere corredate di partogramma e, in caso di parto cesareo, devono riportare l’indicazione clinica di cui alle linee guida regionali.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le modalità per la rilevazione dei parti cesarei inappropriati.

3. Le prestazioni inappropriate di cui al presente articolo sono remunerate nella misura massima del 50 per cento della corrispondente tariffa regionale prevista per il parto cesareo.

4. Le economie derivanti dall’applicazione dei commi precedenti sono destinate dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento di indirizzo economico - funzionale del servizio sanitario regionale, per l’attuazione di progetti di interesse regionale finalizzati alla promozione del parto naturale.


Art. 22
Proroga disposizioni articolo 23, comma 1, lettera c), l.r. 26/2006 per ASL FG

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2006 continuano ad applicarsi alla ASL FG, subentrata alla ex ASL FG/2, fino al 31 dicembre 2010.


Art. 23
Assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici

1. Per l’esercizio finanziario 2010 il riparto del fondo sanitario regionale (FSR) deve comprendere la somma di euro 5 milioni da destinare esclusivamente all’assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici.


Art. 24
Esenzione ticket per visite ed esami specialistici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 sono esentati dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici le persone fisiche e i familiari a carico residenti nella regione Puglia che trovasi, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, in regime di stato lavorativo di :
a) cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
b) disoccupazione e mobilità.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 sono utilizzati gli stessi adempimenti e procedure attualmente in vigore per l’esenzione del ticket sui farmaci.



Capo VI
Disposizioni in materia di programmazione sociale
ed integrazione sociosanitaria
Art. 25
Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), è inserito il seguente:
“3 bis Per sostenere gli oneri connessi al finanziamento per i comuni degli interventi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui agli articoli 10 e 11, come modificato, quest’ultimo, dall’articolo 3 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per l’annualità 2010 del bilancio di previsione è posta a disposizione del Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria della Regione una quota pari a euro 2 milioni a valere sul fondo globale per i servizi socio-assistenziali di cui al comma 1. La suddetta somma concorre alla spesa per l’erogazione di contributi da parte dei comuni per le domande riferite alle annualità 2005, 2006 e 2007, a integrazione di quanto già erogato per effetto della deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2009, n. 812 (L. 13/1989 - Stanziamento risorse FNPS per assegnazione ai comuni per le annualità 2005-2007)”.


Art.26
Sostegno ai soggetti affetti da dislessia

1. Nell’ambito della quota di stanziamento pari ad euro 2 milioni di cui all’articolo 25, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 05.01.01, il capitolo di spesa n. 784011, denominato: “Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia“, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 pari a euro 150 mila.



Art.27
Proroga termini

1. In deroga all’articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, - così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), il termine per l’adozione del bilancio economico preventivo relativo all’esercizio 2010 da parte delle aziende sanitarie, degli IRCCS, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell’ARES è prorogato al 31 gennaio 2010.


Art.28
Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n.10

1. L’articolo 32 (Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica. Norma transitoria) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:

”Art. 32 Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica
1. Le aziende sanitarie locali (ASL) della regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno raccordo con gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica), abrogata per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 70 della l.r. 19/2006.

2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico - riabilitativi integrati, determinati mediante i seguenti criteri dl riparto:
a) il 50 per cento in modo proporzionale al numero dei pazienti in trattamento, nell’anno precedente, presso i servizi territoriali di ciascuna ASL;
b) il restante 50 per cento in modo proporzionale all’incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla popolazione residente in ciascuna ASL.

3. Per erogare i fondi di cui al comma 2, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute mentale delle ASL, per il tramite del direttore generale, trasmettono al Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione la seguente documentazione:
a) una relazione strutturata per centro di salute mentale (CSM) e concordata con ì relativi uffici di piano circa gli interventi attuati nell’anno precedente e indicante il numero complessivo dei pazienti in trattamento e dei progetti individuali integrati di cui al comma 1, la somma spesa, le modalità di integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le tipologie di interventi attuati;
b) una richiesta riguardante il fabbisogno finanziario indicativo per l’anno di riferimento e il numero di progetti personalizzati da attivare.

4. Ai fini della presente disposizione, per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale finalizzato.

5. Alla spesa riveniente dall’applicazione della presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per l’assistenza economica ai pazienti psichiatrici” - UPB 05.01.02 - ammontanti per l’anno 2010 a euro 2 milioni 550 mila.


CapoVII
Disposizioni in materia di turismo


Art. 29
Proroga commissari e collegi revisori APT

1. I Commissari delle Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e i Collegi dei revisori delle stesse Aziende, in scadenza al 31 dicembre 2009, sono prorogati nelle loro funzioni fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell’amministrazione turistica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.


Art. 30
Contributo straordinario agli enti fieristici

1. Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli enti fieristici di carattere regionale è iscritta nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2010, sul capitolo 352026 “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio di Gravina e della Fiera di Galatina. L.r. 4/2003” - UPB 2.1.2. - la somma di euro 800 mila, come di seguito articolata:
a) Fiera di Foggia: euro 410 mila;
b) Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana: euro 130 mila;
c) Fiera di San Giorgio di Gravina: euro 130 mila;
d) Fiera di Galatina: euro 130 mila.

2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, al competente servizio regionale, di apposita istanza corredata di una relazione sulle spese generali di funzionamento relative all’anno 2009.


Art. 31
Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform -Finater s.p.a.

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform - Finater s.p.a. relativa a Contt. 1337 - 1338/95/N-DL, dal cui mancato assolvimento potrebbero derivare danni patrimoniali certi e gravi all’ente ovvero ulteriore contenzioso legale, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB 04.05.02 “Servizio turismo”, di dedicato capitolo di spesa 311035, denominato “Spese per far fronte alla proposta di accordo transattivo tra Regione Puglia e società Tourinform - Finater s.p.a. per Contt. 1337-1338/95/N-DL”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione 250 mila.
Capo VIII
Disposizioni in materia di personale e organizzazione


Art. 32
Personale in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici

1. La Regione pone a suo carico la spesa per il personale, comprensivo degli oneri riflessi, dei dipendenti regionali in comando presso la struttura amministrativa del Commissario delegato per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia, come individuato dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 e ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per il periodo di servizio corrispondente al comando stesso.


Art. 33
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17 (Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla disciplina dell’esonero dal servizio), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “al 75 per cento” e le parole: “dal 50 per cento al 70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “dal 75 per cento all’80 per cento”;

2. Sono fatti salvi gli effetti delle domande di esonero in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 17/2009.
Art. 34
Lavoro straordinario

1. Fino al 30 giugno 2010, in attesa del completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.



Capo IX
Disposizioni in materia di istruzione


Art. 35
Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

1. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo di spesa 911070, denominato “Legge regionale n. 31/2009 - Interventi di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o)”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione. Tale somma si aggiunge ai finanziamenti già previsti in capo alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, abrogata dalla l.r. 31/2009.


Art. 36
L.r. 31/2009: finanziamento scuole dell’infanzia paritarie private

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 della l.r. 31/2009 per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro nel bilancio regionale autonomo è istituito, nell’ambito della UPB 04.04.01, il capitolo di spesa 911080, denominato “Interventi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro”, con una dotazione finanziaria di euro 1 milione.
Capo X
Disposizione in materia elettorale


Art. 37
Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2: disposizioni

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
“1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.”.


Capo XI
Disposizioni in materia di sport


Art. 38
Interventi in materia di mobilità ciclistica

1. Al fine di incrementare gli interventi in materia di mobilità ciclistica regionale previsti dall’articolo 6 della legge 19 ottobre 1968, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), è istituito, nell’ambito della UPB 03.07.03 del bilancio regionale 2010, dedicato capitolo di spesa n. 552058 denominato “Spese per interventi in materia di mobilità ciclistica regionale”, con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni 400 mila.


Art. 39
Articolo 11, comma 2, legge regionale
19 dicembre 2008, n. 42 - proroga termini

1. Il termine temporale stabilito dal comma 2 dell’articolo 11 (Contributi per l’impiantistica sportiva) della legge regionale. 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009), è differito al 31 gennaio 2010.



Capo XII
Disposizione in materia ambientale


Art. 40
Contributo straordinario alle associazioni di protezione ambientale
e di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale


1. Per le finalità di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica), sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata n. 3061148 denominato “Proventi rivenienti dalle sanzioni pecuniarie da violazione accertate dalle guardie ecologiche volontarie - collegato al capitolo di spesa n. 611048 (L.r. n. 10/2003 - artt. 3, 11 e 14)” e, nell’ambito della UPB 03.12.02, il capitolo di spesa n. 611048 denominato “Contributi alle associazioni di protezione ambientale per il servizio volontario di vigilanza ecologica - collegato al capitolo di entrata n. 3061148 (L.r. 10/2003 - art. 2)”.
2. Al fine di consentire l’avvio del servizio di vigilanza ecologica di cui al comma 1, è autorizzato, in termini di competenza e cassa, limitatamente all’esercizio finanziario 2010, un contributo straordinario di euro 50 mila da iscrivere sul capitolo di spesa di cui al comma 1.


Capo XIII
Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia residenziale


Art. 41
Proroga commissioni ex articolo 5 legge regionale
20 dicembre 1984, n. 54

1. I componenti delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità di cui all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, le cui nomine sono scadute o sono in scadenza nel corso dell’anno 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2010.


Art. 42
Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la redazione
dei piani urbanistici generali

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), come integrato dall’articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“L’erogazione dei contributi concessi per la redazione dei piani urbanistici generali (PUG) è così disposta:
a) 40 per cento all’adozione del documento programmatico preliminare;
b) 30 per cento all’adozione del PUG;
c) 30 per cento all’approvazione del PUG.

Per detti piani, il termine di cui al primo comma dell’articolo 3 deve essere riferito a ciascun provvedimento di cui alle lettere a), b) e c).”.


Art. 43
Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole: “devono risultare già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere presentate perentoriamente entro il 28 febbraio 2010”.


Capo XIV
Copertura finanziaria


Art. 44
Copertura finanziaria

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge regionale “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 - 2012”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 dicembre 2009
VENDOLA
ALLEGATO A


TABELLA “A”

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


Importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali

(in milioni di euro)

__________________________________________
Settori di intervento 2010 2011 2012
__________________________________________
Ragioneria (mutui) 274 293 294
__________________________________________
Ragioneria (ruoli S. F.) 5 5 5
__________________________________________
Edilizia Residenziale 0,8 0,8 0,8
__________________________________________
Totale 279,8 298,8 299,8
__________________________________________












INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale


TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO


Capo I - Disposizioni in materia di tributi e finanze

Art. 2 - Disposizioni di carattere tributario, rideterminazione addizionale regionale IRPEF
Art. 3 - Disposizioni di carattere tributario, conferma aliquota IRAP per l’anno 2010
Art. 4 - Disposizioni di carattere tributario, estensione del regime agevolato IRAP per le ASP


Capo II - Disposizioni in materia di programmazione
e politiche dei fondi strutturali

Art. 5 - Destinazione risorse rivenienti da disimpegni quota regionale cofinanziamento 2000 - 2006
Art. 6 - Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4


Capo III - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 7 - Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica
Art. 8 - Interventi a favore delle imprese agricole e dei produttori vitivinicoli
Art. 9 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
Art. 10 - Affidamento ai CAA di attività in regime di convenzione
Art. 11 - Pagamento IVA e IRAP per spese connesse all’attuazione del PSR 2007-2013
Art. 12 - Accordo di programma quadro “Difesa del Suolo” - Cofinanziamento regionale
Art. 13 - Sostegno per le attività dei distretti agroalimentari di qualità
Art. 14 - Modifica norma finanziaria della legge regionale 28 luglio 2008 n. 20


Capo IV - Disposizioni in materia di risorse naturali

Art. 15 - Informazione e comunicazione attività del Servizio risorse naturali
Art. 16 - Fondo di rotazione per incentivare le energie rinnovabili nelle abitazioni
Art. 17 - Proroga termini richiesta concessione acque sotterranee


Capo V - Disposizioni in materia di tariffe
delle prestazioni del servizio sanitario regionale

Art. 18 - Tariffe delle prestazioni di ricovero per gli IRCCS pubblici
Art. 19 - Tariffe DRG per l’anno 2009
Art. 20 - Tariffe per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri a partire dall’anno 2010
Art. 21 - Prestazioni di ricovero per parto e relative tariffe
Art. 22 - Proroga disposizioni articolo 23, comma 1, lettera c), l.r. 26/2006 per ASL FG
Art. 23 - Assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici
Art. 24 - Esenzione ticket per visite ed esami specialistici


Capo VI - Disposizioni in materia di programmazione
sociale e integrazione sociosanitaria

Art. 25 - Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art. 26 - Sostegno ai soggetti affetti da dislessia
Art. 27 - Proroga termini
Art. 28 - Modifica alla legge regionale 16 aprile 2007, n.10


Capo VII - Disposizioni in materia di turismo

Art. 29 - Proroga commissari e collegi revisori APT
Art. 30 - Contributo straordinario agli enti fieristici
Art. 31.- Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform -Finater s.p.a.


Capo VIII - Disposizioni in materia di personale e organizzazione

Art. 32 - Personale in comando presso il Commissario delegato per gli eventi sismici
Art. 33 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 17
Art. 34 - Lavoro straordinario


Capo IX - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 35 - Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31
Art. 36 - L.r. 31/2009: finanziamento scuole dell’infanzia paritarie private


Capo X - Disposizione in materia elettorale

Art. 37 - Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2: disposizioni


Capo XI - Disposizioni in materia di sport

Art. 38 - Interventi in materia di mobilità ciclistica
Art. 39 - Articolo 11, comma 2, legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 - proroga termini


Capo XII - Disposizione in materia ambientale
Art. 40 - Contributo straordinario alle associazioni di protezione ambientale e di volontariato della protezione civile e della tutela ambientale


Capo XIII - Disposizioni in materia urbanistica ed edilizia residenziale

Art. 41 - Proroga commissioni ex articolo 5 legge regionale 20 dicembre 1984, n.54
Art. 42 - Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la redazione dei piani urbanistici generali
Art. 43 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14


Capo XIV - Copertura finanziaria

Art. 44 - Copertura finanziaria
 

Legge Regionale 49/2009

REGIONE LIGURIA
________
LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO-EDILIZIO
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4
NOVEMBRE 2009)
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1 aprile
2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il
riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a
promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici,
anche attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più
generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e
degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza
antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.
2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno
validità per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:
2
a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il
XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o
comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una
riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato
irreversibilmente alterato nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche
architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali,
siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di
documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria
configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;
c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la
pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel
quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti dal
Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi
degli articoli 6 e 7:
1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;
2) localizzazione;
3) funzione;
4) tipologia;
5) dimensione;
6) stato di degrado;
d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli edifici, o
loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e sociosanitaria
individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006,
n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e
successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive di cui
all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
(Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche
ed integrazioni;
e) Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata
di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque
denominati come “centro storico” dai vigenti strumenti urbanistici comunali
nonché i nuclei classificati “Nuclei isolati in regime normativo di
conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime normativo di
mantenimento” (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento
paesistico (PTCP);
f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della costruzione in
soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della
dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente
ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente,
misurato in metri cubi.
3
Articolo 3
(Ampliamento di edifici esistenti)
1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo 2, a totale o prevalente
destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri
cubi, sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la
funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell’edificio
interessato, nei limiti di seguito indicati:
a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, è
consentito un incremento di 60 metri cubi;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri
cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20
per cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri
cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10
per cento.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici,
fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si
tratti di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e
costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di
pianificazione territoriale vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico
degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia
di energia) e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4.
4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è ammesso anche per edifici
destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.
5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell’unità
immobiliare interessata, le unità immobiliari non possono comunque avere una
superficie inferiore a 60 metri quadrati.
Articolo 4
(Incentivazioni e premialità per l’applicazione dell’articolo 3)
1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 possono essere incrementate:
a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero organismo edilizio esistente,
comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli
obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in
vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonché dotato di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di
rendimento energetico degli edifici indicati nell’articolo 3;
b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore
testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente
4
diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi da parte del
proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi interventi di
ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali,
quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di
carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle tecniche costruttive
caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da
prodursi a corredo della Denuncia inizio attività (DIA);
c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura di interi edifici
residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove
non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
Articolo 5
(Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli articoli 3 e 4)
1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli
edifici od unità immobiliari:
a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da
esso;
b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità
della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui alla tabella allegata alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre
2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e successive modifiche
ed integrazioni;
c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di
normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree
inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino;
d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni
dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione
soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale;
f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio
dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco
regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco
naturale regionale di Montemarcello Magra.
2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei
confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nei
seguenti ambiti e regimi normativi:
a) strutture urbane qualificate (SU);
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b) conservazione (CE);
c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA),
limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria
dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.
3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma
1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani,
salva la facoltà di ogni ente parco di assumere specifica deliberazione per
rendere applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le
esclusioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di quaranticinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio
territorio nelle quali le disposizioni di cui all’articolo 3 non trovano applicazione
per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.
Articolo 6
(Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale)
1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di
miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del
patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009,
riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino
al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità
architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009
nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui
alla l.r. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009.
2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere
assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento
urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi
previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro
quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell’incremento
volumetrico, di cui al comma 1, se interrati.
3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia
ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il
Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti
dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza
di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da
qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del
Comitato tecnico urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il
progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché compatibile con le
indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto deve altresì
comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto
meno, l’approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.
Articolo 7
(Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella
residenziale)
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1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni
possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo
6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale
mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo
strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai
sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono determinate
le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi
edilizi purché compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di
bacino.
Articolo 8
(Titoli edilizi)
1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA obbligatoria di
cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e
successive modifiche ed integrazioni e non sono cumulabili con gli ampliamenti
consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. La DIA per la realizzazione degli
interventi di ampliamento sopra indicati può essere presentata decorso il termine
di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di
ampliamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di
valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di
permesso di costruire.
3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in
materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse normative di settore che
prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti
preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni
in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici.
4. La presentazione della DIA, o la richiesta di permesso di costruire, deve avvenire
entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 2.
Articolo 9
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)
e successive modifiche ed integrazioni)
1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni è
sostituito dal seguente:
“Articolo 67
(Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo
interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità
immobiliari o interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella SA:
a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa
ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad
essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive;
7
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi,
impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le
intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti
normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli,
purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la
realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra
limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia
diversa da quella condominiale;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità
aventi altezza all’intradosso del colmo non superiore a metri 2,10;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra
di cui all’articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo
9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli
edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente
normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.
3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere nella SA
sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per
edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite
massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri
quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo
superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili nella
fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale
o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate
ai sensi dell’articolo 19.
4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di
agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la
qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione
dell’indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori
complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori
a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonché i solai
con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30
centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il
maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di
coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità
immobiliari finalizzato all’isolamento acustico.
5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani
da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento
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urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al
comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per
cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica
degli edifici.”.
2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed
integrazioni le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“ventiquattro mesi”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 novembre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)
 

Legge Regionale 16/2009

Lreg_Abruzzo_19_8_09_16
Legge Abruzzo 19/08/2009 n. 16
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.
Bura Ordinario N° 45 del 28 Agosto 2009
Art. 1 Finalità
1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell’economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell’ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.
TITOLO I INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 2 Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all’art. 11, comma 4 della presente legge.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:
a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Art. 3 Definizioni e parametri
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:
a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone “A” di cui al D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;
b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal D.M. 1444/1968.
Art. 4 Interventi straordinari di ampliamento
1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:
- 20/% della superficie esistente;
- non superiore a 200 mc.
2. E’ in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
3. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.
Art. 5 Prevenzione rischio sismico
1. Gli interventi di ampliamento previsti all’articolo 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all’attribuzione della suddetta classificazione.
2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all’articolo 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.
Art. 6 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B.
3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.
4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 del DM 1444/68 e ss.mm.ii.
5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.
6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all’art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull’area diversa.
7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampiamente motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l’indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l’avente titolo, che cede gratuitamente l’area originariamente occupata dall’edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell’incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito a condizione che l’edificio da ricostruire risulti di classe energetica B.
8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.
10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Art. 7 Oneri di urbanizzazione
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.
2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.
3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.
4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.
5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.
6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.
Art. 8 Eliminazione barriere architettoniche
1. Gli interventi di cui all’art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 9 Contributo di costruzione
1. Per gli interventi di cui all’art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l’unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all’art. 6 è determinato in ragione dell’80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.
3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.
Art. 10 Elenchi
1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.
Art. 11 Condizioni generali di ammissibilità degli interventi
1. Gli interventi di cui all’art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.
2. Gli interventi previsti dall’art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.
4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi* dalla scadenza del termine perentorio indicato dall’art. 12, comma 1, della presente legge.
* Entro il 27 dicembre 2011 (ndr)
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.
6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.
7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L’adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all’art. 32 comma 1 lett. g) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.
9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.
10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.
11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.
Art. 12 Ambito applicativo
1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge*, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall’art. 6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 7, della presente legge.
* Entro il 27 dicembre 2009 (ndr)
Art. 13 Controlli e sanzioni
1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.
TITOLO II INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO IDRICO
Art. 14 Interventi per favorire il risparmio energetico e l’installazione di impianti a fonte rinnovabile
1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed alla tutela dell’ambiente, si applica quanto disposto dall’art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115.
NOTA. Art. 11 del D.Lgs 30 maggio 2008 n. 115:
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
2. Al fine di migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal D.P.R. 22 aprile 2009, n. 59.
Art. 15 Interventi per favorire l’installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile
1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.
Art. 16 Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche
1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l’introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d’acqua.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l’adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.
3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l’utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell’acqua potabile.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1, della L.R. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.
1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 recante "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" deve interpretarsi nel senso che i proventi delle vendite degli alloggi di edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella misura dell'80 per cento per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla programmazione regionale sull' edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I proventi messi a disposizione delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del periodo precedente, costituiscono una erogazione di un finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico.
Art. 18 Abrogazioni
1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 11.10.2002, n. 22 e ss.mm.ii.
Art. 19 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
 
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