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NormativeHai bisogno di conosciere meglio una determinata legge che ti serve per lavoro o semplice conoscenza personale? A questo proposito, in queste pagine, andremo ad esporre, suddividendole per categorie di appartenenza, le diverse normative e leggi vigenti che trattano dei temi essenziali del portale, quali edilizia e lavoro. Proporremo i decreti legge, riportati integralmente, delle più importanti leggi che trattano gli argomenti discussi sul sito. Riportiamo ora di seguito le leggi più significative per quanto riguarda il Piano Casa, l'ambiente, le agevolazioni, le tasse, il lavoro e l'edilizia in generale...

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Casa antisismica : norme e principi

casa antisismica

Per la costruzione di nuove case, la legge stabilisce delle regole in materia antisismica e regolamenta quelle già esistenti. Dopo il terremoto di l'Aquila, questo argomento è stato oggetto di molte polemiche e si è piazzato prepotentemente sulle prime pagine di tutti i giornali. Il seguente articolo dopo aver citato le leggi in vigore e le normative antisismiche principali, descrive i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione di una casa antisismica e le loro quantità in base alla valutazione del rischio sismico...

 

Decreto Legge 25/03/2010 n. 40

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori (DL INCENTIVI)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle
frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento
alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati
al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana:


il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non
si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con
decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento
all'estero della sede sociale delle societa' e' obbligatoria, da
parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nei confronti
degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate,
dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.



Art. 2

Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione
finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane
all'estero e di adeguamento comunitario

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della
sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti
indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano
simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al
quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono
aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici
di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,
anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano
l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali
sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla
concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli
indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei
Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'
giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.



Art. 3


Deflazione del contenzioso
e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e
razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di
deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori
a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo
e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della
Commissione tributaria centrale.
3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in
assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il
commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione
alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la
persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni
vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di
cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,
anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. Su istanza degli
enti locali, creditori di somme dovute in adempimento delle predette
convenzioni, il commissario puo' certificare, secondo modalita' e
termini di attuazione stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire all'ente locale la
cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. I regolamenti emanati in
attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 446
del 1997 sono aggiornati entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare
quelli tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di
assenza di cause di incompatibilita', che sono disciplinati
graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o
privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti
locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero
in gruppo di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale
sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto.



Art. 4


Fondo per interventi a sostegno
della domanda in particolari settori

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della
sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro
per l'anno 2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai
sensi del comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847,
della legge 23 dicembre 2006, n. 296, disponibili iscritte in conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata per essere
riassegnate al medesimo Fondo, e per ulteriori 50 milioni di euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2010, di
cui all'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di erogazione mediante contributi delle risorse del fondo definendo
un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e
prevedendo la possibilita' di avvalersi della collaborazione di
organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonche' ogni
ulteriore disposizione applicativa.
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che
svolgono le attivita' di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella
ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di cui
al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti d'importanza minore fino all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e
destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, rimaste
disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, che a
tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate alla spesa con riguardo alle seguenti finalita':
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate
tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'
soppresso.
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a
finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale. Il Fondo e' ripartito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con il decreto
di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento
delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale
revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come
spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca
si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei
suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento
statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,
su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del
presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in
essere.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno
2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A
compensazione del minor versamento sull'apposita contabilita'
speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui
iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, una ulteriore quota
delle predette maggiori entrate pari a 111,1 milioni di euro per
l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2014, rimane acquisita
all'entrata del bilancio dello Stato ed una quota pari a 95,9 milioni
di euro per l'anno 2012 viene versata sulla contabilita' speciale n.
5343 per le finalita' di cui all'ultimo periodo del medesimo articolo
8, comma 1, lettera a). La restante parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente provvedimento concorre alla realizzazione
degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica.



Art. 5


Attivita' edilizia libera

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Salvo piu'
restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e
comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo
abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
d) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attivita' di cui al comma 1, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere
b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica,
comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni
eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e,
limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



Art. 6


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze

Scajola, Ministro dello
sviluppo economico

Calderoli, Ministro per la
semplificazione amministrativa

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 

Decreto Ministeriale 26/03/2010

Ministero dello Sviluppo Economico - Modalità di erogazione delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
che prevede l'istituzione di un fondo per il sostegno della domanda
finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita'
e di miglioramento della sicurezza sul lavoro;
Ritenuto di dover definire le modalita' di erogazione delle risorse
del fondo di cui alla medesima disposizione in relazione alle
esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi
di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e
sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa
produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti
delle risorse disponibili;
Ritenuta l'esigenza, al fine di assicurare un'attuazione rapida ed
efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere i contributi
per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica
ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma
di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato
dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle
categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione
medesima;
Ritenuto di avvalersi di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali
eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove
convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica
da assicurare nell'attivita' richiesta per le specificita' del
servizio a fronte delle esigenze di diffusa operativita' sul
territorio, nonche' alla disponibilita' di tecnologie e mezzi per
conseguire in maniera ottimale e con immediata operativita' lo scopo
prefissato dal legislatore secondo le modalita' stabilite dal
presente decreto;

Decreta:

Art. 1


Finalizzazioni del fondo

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, di seguito denominato «fondo»,
sono erogate mediante contributi finalizzati agli interventi di
seguito indicati, nei limiti massimi complessivi di spesa stabiliti:
60 milioni di euro per i contributi per la sostituzione dei
mobili per cucina in uso con cucine componibili ed elettrodomestici
da incasso ad alta efficienza, nel rispetto dei requisiti e delle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera a);
50 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di
lavastoviglie, forni elettrici, piani cottura, cucine di libera
installazione, cappe, scaldacqua elettrici, in conformita' ai
requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,
rispettivamente dalla lettera b) alla lettera g);
12 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di motocicli,
nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma
1, lettera h);
20 milioni di euro per i contributi per la sostituzione di motori
fuoribordo e per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto
degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale, in conformita'
ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,
rispettivamente dalla lettera i) alla lettera j);
8 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di rimorchi,
nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art. 2 comma
1, la lettera k);
20 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di macchine
agricole e movimento terra, nel rispetto dei requisiti e delle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, la lettera l);
40 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di gru a torre
per l'edilizia, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui
all'art. 2 comma 1, lettera m);
10 milioni di euro per i contributi per l'acquisto e
l'installazione di variatori di velocita' (inverter), per l'acquisto
di motori ad alta efficienza (IE2), per l'acquisto di UPS (gruppi
statici di continuita') ad alta efficienza e per l'acquisto di
batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle
perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione, in
conformita' ai requisiti ed alle modalita' di cui all'art. 2 comma 1,
rispettivamente dalla lettera n) alla lettera q);
20 milioni di euro per i contributi per una nuova attivazione di
banda larga, nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui
all'art. 2 comma 1, lettera r);
60 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di immobili ad
alta efficienza energetica, nel rispetto dei requisiti e delle
modalita' di cui all'art. 2 comma 1, lettera s), ed all'art. 3.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, possono
disporsi anche variazioni compensative dei limiti di cui al predetto
comma 1 in relazione alle disponibilita' di risorse per effetto degli
andamenti delle erogazioni.



Art. 2


Contributi unitari

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 e fatto salvo quanto
specificamente previsto per i contributi all'acquirente di immobili
ad alta efficienza energetica dall'art. 3, le risorse del fondo sono
erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito
indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato
dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei
costi di gestione:
a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per
cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da
incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:
a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda
prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile
1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del
3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attivita' produttive -
«indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda
identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo»
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005;
a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal
decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare
l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e
manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» -
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008;
a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due
dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza
e piu' specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++,
forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con
dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non
inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di
efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);
a.4) la nuova cucina componibile sia gia' predisposta per la
raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;
a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o
dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1),
a.2), a.3) ed a.4);
a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che
l'acquisto e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;
a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi
energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il
rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in
base al quale viene calcolato il contributo;
b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con
analoghi apparecchi di classe energetica, capacita' di lavaggio,
efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);
c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con
analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;
d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con
analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma
(FSD);
e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera
installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di
forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di
sicurezza gas (FSD);
f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe
cappe climatizzate;
g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua
elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con
COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di
acqua calda sanitaria;
h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400
cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di
categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di
un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata
attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di
acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o
esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo di 1500€;
i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo
di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi
alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;
j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di
200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione
sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;
k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo
rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui
all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale
radiazione di un rimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di
dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia
dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad
euro 2000 se il nuovo rimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo
di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della
stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo
semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva
quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con
piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS»,
a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di
frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000 se il nuovo
semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS»,
di sistemi di controllo elettronico della stabilita';
l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il
concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul
prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole e movimento
terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla
categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni:
attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in
sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di
fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di
quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della
stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale
rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo
macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire
il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione
legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione
al concessionario o venditore che avra' cura di trasmetterne copia
all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in
cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici
registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in
mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del
beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;
m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per
l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il
certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in
esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;
n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di
variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica
compresa tra 0,75 e 7,5 kW;
o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta
efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;
p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di
continuita') ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;
q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo
contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di
condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di
energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;
r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con eta'
compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di
banda larga;
s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie
utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili
di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai
valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e
contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e
nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con
fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai
valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il
raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente
comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, da un soggetto accreditato.
2. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti per operazioni
di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 2010.
3. Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), k), l), m), del comma 1, il contributo e' corrisposto per
operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con
documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione
secondo le vigenti disposizioni.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28
dicembre 2006).
5. I contributi previsti dal presente decreto non sono cumulabili
con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle vigenti
disposizioni, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al comma 1,
lettera s).



Art. 3


Acquisto di immobili di nuova costruzione
ad alta efficienza energetica

1. In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta
efficienza energetica di cui alla lettera s) del comma 1 dell'art. 2,
per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con
atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e'
subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione
energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un
soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo. A tal fine,
entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di
compravendita, il venditore, in possesso della predetta
documentazione, cura la prenotazione della misura nei confronti del
soggetto di cui all'art. 4. La stessa viene confermata in sede di
stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini
dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di
certificazione energetica. Entro quarantacinque giorni dalla stipula
l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto
munita degli estremi della registrazione.



Art. 4


Modalita' di gestione delle risorse

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 e per quanto
previsto dall'art. 3, il Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari,
si avvale della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale
da assicurare per le specificita' del servizio richiesto una diffusa
operativita' sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non
esclusi quelli eventualmente gia' in atto con lo Stato italiano, con
i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione
dei contributi e le relative modalita' attuative.
2. I fondi necessari per l'erogazione dei contributi vengono
trasferiti da parte del Ministero dello sviluppo economico
all'organismo di cui al comma 1 in relazione alla effettiva
erogazione dei contributi per le agevolazioni regolate dal presente
decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito
Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico
sulle disponibilita' residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.



Art. 5


Revoca del contributo

1. In caso di assenza di uno o piu' requisiti per la erogazione dei
contributi, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero
di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, per
fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti delle operazioni
di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca
dei contributi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.



Art. 6


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2010

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prestigiacomo


Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 181
 

DM 19 febbraio 2007

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per
l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima
attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune
tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra
le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le
caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della
procedura di valutazione d'impatto ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello
stesso decreto legislativo;
Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato
una notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche' un
eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati
secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono
assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo
un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e
duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza
non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e
dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che
consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando
l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono
posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia
conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza,
nonche' di alcune applicazioni specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in
abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con
modalita' organicamente raccordate con le disposizioni in materia di
efficienza energetica degli edifici;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 15 febbraio 2007;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per
incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.



Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto
fotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme
di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli
ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse
dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,
di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i
cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in
allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e'
l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le
tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli
stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile
dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla
lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il
rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i
moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita
dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato
dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.



Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare
delle tariffe incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio
di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.



Art. 4.
Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini
dell'accesso alle tariffe incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e'
consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i
requisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impianti
non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1
kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in
data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova
costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati
in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe
incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a
seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al
premio di cui all'art. 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere
conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono
essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete
elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto
fotovoltaico dovra' essere caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti
fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente
decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzati
nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali impianti non
beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi
decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione
alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6,
relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazione
finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'
dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto
interministeriale 6 febbraio 2006»;
b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:
«g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano
la non applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui
all'art. 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale
richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il
cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe
incentivanti riconosciute».
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate.



Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e
accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al
gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al
medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto
previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o
meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica
prodotta.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete
comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto
alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e
definendo le modalita' con le quali tali condizioni si applicano
anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto
applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto
trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in
esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite
nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto
dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilita'
alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi
richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle
disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto
all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa
riconosciuta.
6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di
impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna
autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o
regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art.
12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di
inizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo
provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del
predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le
predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno
acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3),
nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20
kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non
sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono
essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione di
destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti
fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica
per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto
attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.



Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento
di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una
tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in
euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata
sulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di
venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo
di venti anni.

vedi Tabella nel PDF allegato


2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza
nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di
cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il
valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto
periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con
cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe
incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei
prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici,
nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15.
In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli
anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per
gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti
casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C),
colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti
responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'
che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al
solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali
con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base
dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)
e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre
lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.



Art. 7.
Premio per impianti fotovoltaici
abbinati ad un uso efficiente dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti
ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come
definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono
beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita' e alle
condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il
soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione
energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare, di cui al
decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e,
successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella
medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei
miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto
fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al
medesimo indice come individuato nella certificazione energetica.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione
energetica e' sostituito dall'attestato di qualificazione energetica
di cui al medesimo decreto legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati
mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio
o unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto
responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni
energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e
3, chiedendo il riconoscimento del premio.
5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4,
e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa
riconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla meta' della
percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e
dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ogni
caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla
data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa
incentivante maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo
di diritto alla tariffa incentivante.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi
interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita'
di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30%
di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell'edificio o unita' immobiliare e
dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al
presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla
tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del
30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio
sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze
ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o
edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,
qualora le predette unita' immobiliari o edifici siano stati
completati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,
un indice di prestazione energetica dell'edificio o unita'
immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina
dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo
il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui
all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non
beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa
nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni
fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di
cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.



Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il
premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni
della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate
ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.
7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.



Art. 10.
Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine
di stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui
all'art. 7, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto
agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7, nonche' per la gestione delle attivita'
previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.



Art. 11.
Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false
dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto
comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante
sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa
tariffa incentivante, nonche' la decadenza dal diritto al premio di
cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalita' per
il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto
dichiarato dai soggetti responsabili.



Art. 12.
Obiettivo di potenza nominale da installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata
da installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016.



Art. 13.
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli
impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7
e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi
dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito
internet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200
MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e'
elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e
aggiorna con continuita' la potenza cumulata degli impianti entrati
in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di
raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le
misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.



Art. 14.
Monitoraggio della diffusione, divulgazione
dei risultati e attivita' di informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita
e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente
decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al
comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per
ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti
fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la
relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti
erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in
ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del
Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1
e' reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta
fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto
attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo
soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con
il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con
l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di
facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle
procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le
modalita' previste all'art. 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a
favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e
delle relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presente
decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al
protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono
finanziare gli impianti.



Art. 15.
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un
monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle
tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici
realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le
esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,
comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro
il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento
dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche
sulla base delle attivita' di cui al comma 1 e all'art. 14, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo
sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una
potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.



Art. 16.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli
impianti fotovoltaici che hanno gia' acquisito, entro il 2006, il
diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A
tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto
interministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni
dal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi' sostituite: «fino al 2006
incluso».
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le
comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio
entro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8
del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di
inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano gia'
state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di
soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi
elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata
realizzazione degli impianti, e' da considerarsi compresa nel limite
di cui al precedente art. 13, comma 1.
5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione
dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle
tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del
soggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato
ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione
e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto
responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti
che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime
tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale
disponibile, non hanno alcuna priorita' ai fini dell'accesso alle
tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti,
possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
nel rispetto delle relative disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
 

L.R. 2/2010

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21 GENNAIO 2010
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010 -”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. La regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di
rilevanza economica. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione
e in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione
dell’acqua potabile, le aziende operative nella regione Campania devono avere la maggioranza
assoluta dell’azionariato a partecipazione pubblica. Tutte le forme attualmente in essere di gestione
del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei
contratti di servizio in essere. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono
destinati al finanziamento degli interventi della risorsa idrica e dell’assetto idraulico ed
idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino. Tali proventi sono iscritti dal
corrente esercizio finanziario all’Unità previsionale di base (UPB) 11.81.80 della entrata e destinati
al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 1.1.1. “Difesa Suolo” concernenti i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico regionale.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza di
intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania è precluso
all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di
stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi. La regione
Campania predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
programma di interventi al fine di migliorare, con riferimento agli impianti di pubblica
illuminazione, l’efficienza energetica, la sicurezza pubblica e la salvaguardia dell’ambiente. Il
programma degli interventi di adeguamento è attuato, a seguito di un censimento dello stato degli
impianti di pubblica illuminazione, attraverso un bando per l’efficienza energetica avente come
destinatari i comuni della regione Campania. Gli oneri sono a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR).
3. E’ istituito il comitato di studio per far nascere la tariffa Responsabilità civile (RC) auto e RC
moto “Fiducia Campania” denominato comitato RC auto. Tale comitato è composto da dieci esperti
di cui due in rappresentanza della Regione e uno ciascuno per le prefetture di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli e Salerno, per le associazioni dei consumatori, per l’Associazione dei periti
assicurativi e per l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania). Il comitato nomina al
proprio interno il Presidente tra i rappresentanti della Regione e opera senza costi per la collettività,
neppure sotto la forma dei rimborsi spese, mentre gli eventuali oneri sono a carico delle istituzioni
cui spettano le nomine. La Regione individua ulteriori esperti in caso di mancata nomina da parte
dei soggetti che dovrebbero essere rappresentati. Compito del comitato è elaborare, entro quattro
mesi dalla data di insediamento, una convenzione tariffaria, denominata “Polizza Fiducia
Campania”, la quale, nelle province della Regione con tariffa oggi particolarmente svantaggiata, sia
ispirata al principio secondo cui a chi è in classe di massimo sconto o in classe di ingresso deve
applicarsi la medesima tariffa di una qualsiasi altra città italiana a scelta della compagnia
assicuratrice e indicata nel contratto sottoposto a convenzione, seguendo i relativi andamenti
tariffari fino al verificarsi di un sinistro. In accordo con gli operatori del mercato e con le forze
dell’ordine, lo studio deve contenere altresì proposte per il contrasto al fenomeno delle frodi. Una
volta definita la convenzione, la Regione si impegna a promuovere una campagna informativa per
scoraggiare le frodi e per favorire la sottoscrizione di contratti presso le compagnie che attuano la
convenzione.
4. Al fine di contrastare la grave crisi occupazionale, è istituita una misura di incentivo
all’occupazione a favore delle imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati ed
inoccupati. La misura consiste in agevolazioni finanziarie alle imprese di tutti i settori produttivi
aventi sedi produttive in Campania nella misura di euro 7.500,00 per ogni nuova unità assunta. Le
agevolazioni sono riconosciute con i seguenti limiti:
a) per le imprese di nuova costituzione e per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009
hanno fino a cento addetti: fino a cinque unità lavorative incrementali rispetto alla media dei
lavoratori a tempo indeterminato dell’ultimo biennio;
b) per le imprese che alla data del 31 dicembre 2009 hanno oltre cento addetti: fino al cinque
per cento del totale degli addetti che deve essere aggiunto rispetto alla media dei dipendenti
a tempo indeterminato dell’ultimo biennio.
5. Per l’attuazione della misura di cui al comma 4 si provvede, per il 2010, con lo stanziamento di
euro 30.000.000,00 da prelevare dai fondi Piano di azione per lo sviluppo economico regionale
(Paser) di cui all’UPB 2.83.243. La disciplina di attuazione della misura è definita, in armonia con
la regolamentazione comunitaria in regime de minimis, dalla Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Al fine di favorire la ripresa occupazionale, a seguito delle consistenti perdite occupazionali
registrate su tutto il territorio regionale nel corso del 2009 a causa della crisi economica, è previsto
lo stanziamento di euro 50.000.000,00 per l’attivazione della misura prevista dall’articolo 4 della
legge regionale 28 novembre 2007, n.12 (Incentivi alle imprese per l’attivazione del piano di azione
per lo sviluppo economico regionale). Per l’attuazione della misura si provvede mediante l’utilizzo
dell’apposito stanziamento iscritto nell’UPB 2.83.243, secondo quanto disposto dall’articolo 10
della legge regionale n. 12/2007. La disciplina di attuazione della misura segue le modalità indicate
all’articolo 7 della legge regionale n. 12/2007.
7. Le misure di cui ai commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.
8. Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure
concorsuali per l’assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei
comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge
finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse.
9. E’ istituito un fondo di garanzia per la pesca e l’acquacoltura di euro 100.000,00, a valere sulla
UPB 1.74.176, al fine di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla
produzione e alle strutture produttive del settore pesca, provocate da calamità naturali e da avversità
metereologiche o meteo-marine di carattere eccezionale.
10. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2010, presenta un piano teso a consentire la tracciabilità
del prodotto “Mozzarella di Bufala Campana” e la sua leggibilità già sulle confezioni di vendita del
prodotto finale. Il finanziamento del piano è a carico delle risorse appostate nel Piano di sviluppo
rurale (PSR).
11. Per l’espletamento delle attività istituzionali del Centro regionale incremento ippico di S. Maria
Capua Vetere e per il rilancio dello stesso è finanziato il risanamento conservativo e il recupero
funzionale delle strutture del predetto ente. Agli oneri derivanti si provvede con uno stanziamento
di euro 500.000,00 a valere sulla UPB 2.77.194.
12. Al fine di porre rimedio al fenomeno delle erosioni costiere, particolarmente evidente nelle aree
con costa sabbiosa, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di ripascimento
delle coste, a partire dalle aree dove il fenomeno è maggiormente evidente. La Giunta regionale,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata, sentita la
competente commissione consiliare, a finanziare, in via prioritaria, i progetti di cui al Parco progetti
della regione Campania inerenti la depurazione delle acque del litorale Domitio/Flegreo. Nelle more
dell’attuazione degli interventi necessari ad ottenere impianti di depurazione compatibili con il
riutilizzo delle acque reflue a scopo irriguo, la regione Campania finanzia, lungo i canali artificiali
con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo, la realizzazione di condotte
sottomarine attraverso le quali scaricare a fondale le portate di magra. Il finanziamento dei
precedenti interventi è a gravare sulle risorse del FESR.
13. Gli stabilimenti balneari del litorale Domitio/Flegreo usufruiscono in regime de minimis degli
sgravi contributivi per gli oneri previdenziali sostenuti per ciascun dipendente nel periodo compreso
dall’1 maggio 2009 al 31 agosto 2009. A tali oneri finanziari si provvede mediante apposito
prelevamento sull’UPB 2.9.26. Le strutture turistiche ricettive e balneari insistenti nei territori del
litorale Domitio/Flegreo, in deroga alla normativa e agli strumenti urbanistici vigenti, possono
realizzare piscine, previo parere della competente Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali e
della competente autorità demaniale. Nelle more dell’approvazione del Piano di utilizzo delle aree
demaniali (PUAD) e al fine di assicurare e promuovere la destagionalizzazione delle attività
turistiche balneari, è consentita, a facoltà del titolare di concessione demaniale, la permanenza delle
strutture balneari quali pertinenza dell’attività per l’intero anno solare. Non è possibile prevedere
biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in
concessione ai privati.
14. E’ concesso un contributo straordinario di euro 150.000,00 alla Curia di Napoli per sviluppare e
favorire la pastorale degli universitari. L’onere grava sulla relativa UPB.
15. La regione Campania dà valore di evento regionale al Galà della Fiction che si tiene ogni anno a
Castellammare di Stabia.
16. Al fine di contribuire al rilancio dell’economia delle zone montane e dei territori compresi nei
parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono,
anche d’intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile. Dette aree sono
adibite esclusivamente all’addestramento ed all’allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti
verifiche zootecniche. Nell’interno delle stesse i comuni individuano strutture ove consentire
l’addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla pet-therapy ed al
soccorso. La realizzazione e gestione di tali aree e strutture è prevalentemente affidata a cooperative
di giovani residenti nei comuni interessati o ad imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle
associazioni cinofilo-venatorie. In tali zone sono altresì consentite, nell’arco dell’anno, prove
zootecniche per il miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore di cani iscritti
all’anagrafe canina. Il finanziamento di tali interventi grava sulle risorse del FESR.
17. Al fine di consentire il superamento della odierna fase congiunturale di crisi finanziaria si
favorisce l’accesso al credito delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali), attraverso il rafforzamento delle garanzie prestate dai confidi
mediante la costituzione, secondo le modalità di cui alla legge regionale 26 settembre 2008, n. 10
(Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania), di fondi
patrimoniali dedicati all’incremento del volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario
convenzionato con i confidi. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito alle cooperative sociali
operanti sul territorio campano. Le operazioni finanziarie in favore delle cooperative sociali
possono essere co-garantite, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005
concernente l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese, attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 23
dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 2, comma 100,
lettera a), ovvero mediante il Fondo regionale di garanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n.
1512 del 29 luglio 2004. Le risorse sono ripartite in modo proporzionale ai crediti vantati dalle
cooperative sociali nei confronti degli enti pubblici o della pubblica amministrazione. Per tale
misura straordinaria sono appostate risorse pari a euro 3.000.000,00 a valere sull’UPB 2.83.243.
18. E’ istituito il Fondo di solidarietà e di sostegno a favore delle aziende agricole in stato di grave
emergenza economica e di mercato, con particolare riferimento ai comparti di rilevanza regionale
interessati alla riforma delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le risorse del Fondo sono
destinate agli aiuti in favore degli imprenditori agricoli, così come definiti dall’articolo 2135 del
Codice Civile, che hanno subito una riduzione annua del proprio reddito pari o superiore al trenta
per cento rispetto alla media del triennio precedente. Gli aiuti sono erogati ai singoli imprenditori in
regime de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n.1535. Per l’anno 2010 è
destinata a tale Fondo la somma di euro 10.000.000,00, da allocare in una nuova UPB denominata
“Fondo di solidarietà di sostegno a favore delle aziende agricole” nell’ambito 2 (Sviluppo
economico) della funzione obiettivo 2.83, denominata “Interventi per il rafforzamento del sistema
produttivo regionale”. L’UPB 2.83.243, denominata “Spese per interventi nei settori produttivi
dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura”, è ridotta di pari importo. Le
modalità di attuazione del presente articolo sono definite con delibera di Giunta regionale, previo
parere della commissione consiliare competente, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
assegnazione del provvedimento.
19. E’ istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione
dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59), l’Agenzia regionale della Campania per i
pagamenti in agricoltura (ARCAPA). L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha
sede ed uffici esclusivamente in regione Campania e gode di autonomia regolamentare
amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di
organismo pagatore per la regione Campania, ai sensi del regolamento (CE) 7 luglio 1995, n.1663,
e successive modifiche, e del decreto legislativo n. 165/1999 relativamente alla gestione degli aiuti,
contributi e premi finanziati dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (CE) 21
giugno 2005, n.1290. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore generale, individuato tra i dirigenti di ruolo della regione Campania;
b) il collegio dei revisori.
20. Alla copertura dell’organico si provvede mediante il distacco di personale dipendente della
Giunta regionale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale predispone lo statuto ed il regolamento dell’Agenzia, sentite le commissioni consiliari
competenti. Agli oneri, quantificati in euro 400.000,00 per l’anno finanziario 2010, si provvede
mediante prelievo dall’UPB 2.83.243 e istituzione di una nuova UPB denominata “Agenzia
regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura”.
21. E’ istituito l’Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), ente strumentale
dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e
tecnica. L’IRVVC opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli
indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale della Campania. All’Istituto sono demandate le
funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:
a) lo sviluppo tecnico, economico e sociale del sistema vitivinicolo campano;
b) lo studio, la difesa e la valorizzazione del patrimonio dei vitigni autoctoni campani;
c) la qualificazione, la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie applicate alla
viticoltura ed ai processi produttivi del vino;
d) il supporto alla definizione del processo di programmazione delle politiche per la
valorizzazione regionale del sistema vino in Italia e nel mondo;
e) la gestione del processo di pianificazione e attuazione dei servizi di comunicazione, di
promozione e internazionalizzazione per le imprese della filiera viti-vinicola;
f) il monitoraggio dei risultati delle politiche attuate e dell’andamento del sistema vino
campano (Osservatorio).
22. Organi dell’Istituto sono il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei
revisori dei conti. L’Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da
quindici membri che elegge, al suo interno, un presidente, un vice presidente ed un segretario. I
membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati con decreto
dell’assessore all’agricoltura, sentita la commissione consiliare competente. Il consiglio è composto
da:
a) assessore all’agricoltura o suo delegato;
b) presidente della commissione consiliare competente in materia o suo delegato;
c) un rappresentante designato da Unioncamere Campania;
d) cinque rappresentanti designati uno per ciascuno dai consorzi di tutela dei vini a
denominazione di origine aventi sede in regione Campania;
e) un membro indicato da ciascuna delle tre associazioni di categoria agricole più
rappresentative in Campania;
f) un rappresentante campano designato da Federvini;
g) un rappresentante campano designato da Unione italiana vini;
h) un rappresentante designato dall’associazione “Campania wine group”;
i) un rappresentante designato dall’associazione enologi della regione Campania.
23. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso. Le funzioni di
controllo sull’Istituto sono esercitate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente,
approva lo statuto ed il regolamento per la disciplina, il funzionamento, l’organizzazione e la
dotazione dell’IRVVC e nomina i consiglieri di amministrazione, il direttore generale ed il collegio
dei revisori dei conti. Nelle more della dotazione organica, l’Istituto si avvale di cinque unità
lavorative inquadrate nei ruoli della Giunta regionale. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente norma la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo nel bilancio di
previsione della regione Campania, denominato “Istituto della vite e del vino campano”, e lo
stanziamento di euro 400.000,00 a valere sulla UPB 2.83.243.
24. Il distretto vitivinicolo è istituito in tutti i comuni delle aree Doc e Docg della regione
Campania. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, predispone gli atti necessari per il riconoscimento del distretto vinicolo campano nei termini
e nei modi stabiliti dalla normativa di merito. Il programma delle iniziative preposte alla definizione
di un accordo consensuale tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti collettivi coinvolti nel settore
vitivinicolo è adottato d’intesa con la cabina di regia vitivinicola Campania Wines, istituita ai sensi
dell’articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Legge finanziaria regionale 2008),
come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 2009, n.1 (Legge finanziaria
regionale 2009). Per tale attività si provvede con lo stanziamento di euro 20.000,00, a valere sulla
UPB 2.83.243.
25. La regione Campania, nell’ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari e
agrituristiche locali, delle politiche di tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e
paesaggistico rurale, in coerenza a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e
nell’ambito del corretto inserimento delle centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili,
sancisce il rispetto di una distanza degli insediamenti energetici non inferiore a cinquecento metri
lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio Doc e Docg e non inferiore a mille
metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree. Le risorse pari a euro 1.000.000,00
previste nell’UPB 2.83.243 del bilancio di previsione 2010, denominata “Spese per interventi nei
settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura” capitolo 4081,
restano disponibili nella stessa UPB 2.83.243 e sono trasferite al capitolo 4011, denominato
“SeSIRCA - per le attività di promozione dell’agroalimentare campano”.
26. E’ prorogata per l’anno 2010 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge
regionale 19 febbraio 2004, n.2 (Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza),
assicurando copertura agli aventi diritto, fino ad un massimo di euro 30.000.000,00. La copertura
per l’intero esercizio finanziario resta subordinata alla concessione, da parte dello Stato, della
ulteriore somma necessaria per il tramite del Ministero delle politiche sociali. Limitatamente alla
somma di euro 30.000.000,00 appostata sulla UPB 4.16.41, si fa fronte con quota parte del risultato
di amministrazione - avanzo di amministrazione.
27. E’ istituito presso la regione Campania – Area generale di coordinamento 18 - il comitato
“Cittadinanza e Dignità” per l’analisi e lo studio di misure di sostegno destinate alle fasce sociali
indigenti, al quale partecipano i dirigenti delle aree generali di coordinamento competenti in materia
di bilancio, di politiche sociali, di politiche del lavoro e di assistenza sanitaria. Il comitato
predispone una proposta articolata che rispetti il principio di universalità per i soggetti individuati a
maggiore bisogno e il principio di gradualità in ragione del bisogno. La misura proposta dal
comitato deve inoltre prevedere, al fine di contenere i costi di gestione, meccanismi di erogazione
automatici sulla base di criteri di selezione oggettivi e controlli successivi a campione sui
beneficiari, con la individuazione delle relative modalità. La proposta elaborata dal comitato è
sottoposta alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai componenti del comitato spettano gli eventuali compensi secondo le disposizioni regionali
vigenti. Per le spese di funzionamento del comitato è previsto uno stanziamento complessivo di
euro 30.000,00 con imputazione della spesa sulle risorse iscritte nella UPB 4.16.41 mediante
prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 6.23.57.
28. E’ concesso un contributo straordinario di euro 350.000,00 alla Diocesi di Acerra per lavori di
restauro e risanamento conservativo di chiese in provincia di Napoli e Caserta. L’onere grava sulla
relativa UPB.
29. La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l’attivazione e
la realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali quali luoghi di promozione di attività sportive
dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica
della persona. La Giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i beneficiari, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai
finanziamenti. Per l’anno 2010 è stanziata la somma di euro 2.500.000,00.
30. E’ autorizzata, a valere sul FAS di cui al comma 38 per euro 10.000.000,00, l’ulteriore
iscrizione nell’UPB 1.3.10 denominata “Casa” della somma di euro 30.000.000,00 per sostenere la
programmazione finanziaria dei fondi necessari per gli interventi di edilizia residenziale sociale,
nella misura di euro 25.000.000,00, e per interventi di riqualificazione urbana nella misura di euro
5.000.000,00, da utilizzare anche attraverso il Fondo di rotazione per la realizzazione delle politiche
della casa di cui alla delibera di Giunta regionale 8 maggio 2009, n.848.
31. E’ finanziata la legge regionale 20 dicembre 2004, n. 14 (Tutela della minoranza alloglotta e
del patrimonio storico, culturale e folcloristico della comunità albanofona del comune di Greci in
provincia di Avellino), per euro 200.000,00.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
predispone un piano organico per la definizione di interventi di edilizia pubblica partecipata
sostenibile (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la
produzione di acqua calda, impianto di riciclo di acqua piovana, uso razionale dello scarico W.C. ad
aria compressa nebulizzata) da destinare a famiglie di lavoratori dipendenti in affitto che, per il
loro reddito modesto, non riescono ad accedere alle graduatorie per gli alloggi pubblici. Tali
soggetti possono essere chiamati a contribuire alla realizzazione dell’intervento in forme da
precisare con la definizione del piano. Le risorse necessarie all’esecuzione del piano gravano sui
fondi FESR.
33. All’articolo 55 della legge regionale n. 1/2008, così come modificata dalla legge regionale 22
luglio 2009, n.7 (Modifica dell’articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente
la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro
aventi diritto), è aggiunto il seguente comma: “5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli
IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008”.
34. La regione Campania censisce i nuclei familiari residenti che hanno diritto alle agevolazioni
sociali per elettricità, gas, acqua e istituisce in favore di tale popolazione, senza necessità di istruire
una pratica da parte dei beneficiari, un contributo straordinario per il 2010 tale da raddoppiare
l’entità della o delle agevolazioni attualmente godute, con effetto diretto sulle bollette. Per
realizzare tale aiuto straordinario si stanzia l’importo di euro 4.000.000,00.
35. I comuni proprietari di immobili di Edilizia residenziale pubblica (ERP), realizzati in
prefabbricati pesanti ed aventi carattere di provvisorietà che versano in stato di degrado, laddove
abbiano previsto o prevedano appositi piani di qualificazione urbana o abbattimento e
ricostruzione dei quartieri costruiti ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n.75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio
1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), possono, con
proprio atto deliberativo, stabilire l’abbattimento fino al cinquanta per cento del canone di locazione
riferito al canone A del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n.19 (Nuova
disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), a
favore dei legittimi locatari anche per garantire il fondo per interventi di manutenzione e fino a
quando gli stessi saranno abitati.
36. Per il triennio 2010-2012 è autorizzato il rifinanziamento o la riduzione delle spese relative ad
interventi previsti dalle leggi regionali n. 1/2009 e 19 gennaio 2009, n. 2 (Bilancio di previsione
della regione Campania per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio2009-2011)
secondo le relative UPB e per gli importi indicati nel bilancio di previsione triennale 2010-2012, in
ragione della correlazione a trasferimenti dello Stato o dell’Unione europea o a risorse proprie della
Regione, con l’articolazione in capitoli, ai sensi dell’articolo 18, comma 11, lettera d), della legge
regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania).
37. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2009 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole “per l’ottantacinque per cento” sono sostituite dalle seguenti “per almeno
l’ottantacinque per cento”;
b) le parole “per il restante quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti “per il restante
importo”.
38. Alla copertura finanziaria del fondo per il finanziamento di un programma di opere pubbliche
in Campania a favore degli enti locali si fa fronte con la somma di euro 80.000.000,00 a valere sulla
quota parte del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) destinato ai comuni; un importo di euro
20.000.000,00 di cui al Fondo FAS è destinato al finanziamento di interventi idraulico-depurativo
di cui all’UPB 1.1.5.
39. Per assicurare il finanziamento dei progetti presentati dai comuni ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale n.1/2009, ed utilmente collocati in graduatoria, sono stanziati ulteriori euro
100.000.000,00 a valere sulla quota parte del FAS destinata ai comuni. Le economie sopravvenute
dai ribassi d’asta sulle risorse assegnate ai comuni ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 18,
sono riutilizzate dalla Giunta regionale mediante scorrimento della graduatoria.
40. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria
regionale 2007), è aggiunto il seguente: “2-bis. Oltre alle risorse di cui all’articolo 15 della legge
regionale n. 1/2009, possono essere trasferiti alle società ferroviarie, al fine di fronteggiare le spese
per il processo di riforma del settore e per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi, incluso il
recupero dell’inflazione degli anni precedenti, anche i beni di cui al comma 1 .”
41. I trasferimenti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, costituiscono
oggetto di impegno pluriennale di spesa verso le società ferroviarie, ai sensi dell’articolo 12, comma
1, lettera c), e dell’articolo 33, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, nonché di ruoli di spesa
fissa, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della medesima legge.
42. E’ concesso un contributo alla Diocesi di Teano-Calvi di euro 100.000,00 per il rifacimento e il
restauro di edifici di culto. L’onere grava sulla relativa UPB.
43. Per incentivare la lotta all'abusivismo edilizio, il fondo di rotazione di cui all'articolo 12 della
legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), è dotato per il
corrente esercizio finanziario di euro 1.000.000,00, con imputazione della spesa sulle risorse iscritte
nella UPB 3.11.32 mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla UPB 7.25.46. Le
risorse recuperate dai comuni per gli interventi di demolizione effettuati con oneri a carico dei terzi
confluiscono nel fondo medesimo mediante acquisizione alla UPB di entrata 11.81.80.
44. Per l’anno 2010 le spese di consulenza del Consiglio e della Giunta devono essere inferiori del
venticinque per cento rispetto a quelle sostenute nell’esercizio 2009, così come risultanti dal
bilancio consuntivo.
45. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa regionale e valutare l’efficienza della
partecipazione della Regione nel capitale sociale delle società partecipate, in caso di perdite non
giustificate superiori ad un quinto del capitale sociale, i compensi degli amministratori sono ridotti
ad un terzo degli emolumenti percepiti. Nel caso in cui le società partecipate conseguano le perdite
suddette per tre esercizi consecutivi, la Regione provvede alla sostituzione dell’intero organo
amministrativo.
46. I cittadini residenti in regione Campania possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese
negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell’articolo 63 della legge 21
novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), possono produrre autocertificazione di possesso
dei requisiti di autenticità.
47. Al fine di consentire una maggiore accessibilità viaria ai comuni classificati montani della
regione Campania, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di interventi tesi
all’ammodernamento ed alla messa in sicurezza della viabilità di collegamento con i centri montani
della regione Campania. Gli oneri relativi a tale intervento ricadono nel programma di opere
pubbliche in Campania a favore degli enti locali di cui al comma 38.
48. La regione Campania promuove e sostiene la costituzione ed il funzionamento di forme
associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), non aventi scopo di lucro,
finalizzate alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per
lo sviluppo turistico di aree territoriali della regione Campania. Per le predette finalità è autorizzata
l’iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 3.11.32.
49. In esecuzione all’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2009, n.8 (Modifiche alla legge
regionale 29 luglio 2008, n.8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e
termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”), è autorizzata la iscrizione nel
bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 1.1.3.01.
50. Sono rifinanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta
regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli, in conformità a quanto già disposto
nel precedente esercizio finanziario regionale all’articolo 11, comma 4, della legge regionale
n.1/2009.
51. I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale 25 a servizio
dell’aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi sono finanziati in via prioritaria con provvedimento della
Giunta regionale a valere sulla quota parte del FAS, previa presentazione da parte
dell’amministrazione provinciale di Salerno di un progetto esecutivo-cantierabile.
52. E’ istituito un fondo di euro 3.000.000,00 da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e
manutenzione degli edifici di culto, a valere sulla UPB 3.11.32 “Beni Culturali”.
53. Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione, ai fini turistici ed ambientali, delle fasce
pinetate costiere poste sul demanio pubblico, la Giunta regionale presenta entro il 30 giugno 2010,
con l’ausilio delle aziende agricole sperimentali della regione Campania, un piano di riforestazione
cui possono accedere gli enti pubblici gestori dell’area pinetata, previa presentazione di appositi
progetti da inserire nelle attività di programmazione idraulico-forestale.
54. E’ istituito un fondo destinato ai progetti di gestione e di adeguamento funzionale dei beni
confiscati alla criminalità organizzata, già trasferiti ai comuni, con trascrizione nei registri
immobiliari, per le finalità previste della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di
gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n.575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell’articolo 4 del decretolegge
14 giugno 1989, n.230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282), ed
assegnati in gestione a cooperative o associazioni di volontariato senza fine di lucro. La Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri
per la individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Agli oneri finanziari
derivanti dalla applicazione del presente comma si provvede mediante interventi a valere su risorse
dei settori coerenti con l’utilizzazione dei suddetti beni.
55. Al comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008, le parole da “personale precario
dipendente” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “personale precario dipendente, con
esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche
necessità funzionali dell’amministrazione procedente.”.
56. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008, dopo le parole “purché assunti
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.” sono inserite le
seguenti “Nel caso della dirigenza di primo livello, la possibilità della trasformazione del rapporto
di lavoro riguarda soltanto i soggetti che siano stati selezionati dall’inizio mediante procedure
concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello in conformità alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante
la disciplina concorsuale del personale dirigenziale sanitario nazionale), del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n.421) e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del
servizio sanitario nazionale, e che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali
pubbliche.”
57. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008 è aggiunto, alla fine, il seguente
periodo “I dirigenti di primo livello concorrenti alla procedura di stabilizzazione, assunti a tempo
determinato ai sensi del decreto legislativo n.502/92 senza aver sostenuto le procedure concorsuali
previste dalla presente legge, devono essere sottoposti a selezioni concorsuali basate sulle norme del
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, del decreto del Presidente della Repubblica
n.487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche, del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale. Tali
procedure sono opportunamente predisposte dall'assessore regionale alla sanità in collaborazione
con le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende ospedaliere (AO) e le Aziende ospedaliere
universitarie (AOU).”
58. In entrambi i casi previsti al comma 56 e al comma 57 la trasformazione del rapporto di lavoro
può avvenire solo a seguito della positiva verifica, da parte degli organi regionali competenti,
dell’attività svolta come dirigente nell’ambito del rapporto a tempo determinato.
59. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n.1/2008 si applicano anche nei
confronti del personale di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in
forza di contratti a tempo determinato stipulati con le AOU della Campania.
60. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n.1/2008 e quelle di cui ai commi da
55 a 59 del presente articolo si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale che svolge
in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con
le AOU della Campania.
61. Tali disposizioni devono essere applicate e programmate dall’assessorato alla sanità in
collaborazione con le ASL, le AO e le AOU nel rispetto dell’armonizzazione dei bilanci pubblici,
senza alcun onere finanziario aggiuntivo e in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario concordati con il Governo
Nazionale, entro i limiti previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e
successive modifiche (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 2007), dall’articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla
legge 3 agosto 2009, n.102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio
2009, n.78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali) e in accordo con la legge regionale 28 novembre 2008, n.16
(Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il
rientro dal disavanzo).
62. Si considerano valide le istanze già presentate ai competenti uffici dell’assessorato secondo i
termini di cui al comma 6 dell’articolo 81 della legge regionale n.1/2008, modificati dal comma 3
dell’articolo 1 della legge regionale 14 aprile 2008, n.5 (Modifiche all’articolo 81 della legge
regionale 30 gennaio 2008, n.1, concernente norme per la stabilizzazione del personale precario del
servizio sanitario regionale).
63. Al fine di verificare che i candidati al concorso di stabilizzazione per la dirigenza di primo
livello abbiano già sostenuto prove selettive basate sulle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n.483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/94 e successive modifiche,
del decreto legislativo n.165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n.502/92 e
successive modifiche e del vigente contratto nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza
Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale, gli aspiranti devono compilare un modulo da
presentare a mano o tramite raccomandata A/R all’assessorato alla sanità entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
64. Le strutture provvisoriamente accreditate, in possesso dell’autorizzazione sindacale di cui alla
delibera di Giunta regionale 31 dicembre 2001, n.7301, che hanno prodotto, nei termini previsti
dalla normativa vigente, istanza di accreditamento istituzionale, possono rimodulare la loro attività
nell’ambito della classificazione di cui alla delibera di Giunta regionale 3 febbraio 1998, n.377, nel
rispetto del valore economico previsto dalla Capacità operativa massima (COM) assegnata nonché
della spesa storica di struttura, sempreché il Piano attuativo territoriale (PAT) relativo alle nuove
istituite aziende sanitarie ne contempli la possibilità e la struttura sia in possesso dei requisiti
minimi previsti dalla delibera di Giunta regionale n.7301/2001 e dei requisiti di cui ai regolamenti
regionali 22 giugno 2007, n.1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le
procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale), e
31 luglio 2006, n.3 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure
dell’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza
specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale).
65. Il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli
studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) è sostituito dal seguente: “5. La
tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria della
regione Campania in un’unica soluzione entro il termine di scadenza previsto per le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio.”
66. I termini, comprese le eccezioni, indicati al comma 12 dell’articolo 24 della legge regionale 22
dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), sono ulteriormente ridotti della metà.
67. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1997, n.18 (Nuova disciplina per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), le parole “due anni” sono sostituite
con le seguenti “tre anni”.
68. All’articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione,
trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) riconosce, ricorrendone le condizioni di
adeguatezza, ai comuni, singoli o associati, la possibilità di provvedere all’adempimento di funzioni
connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti nei territori di rispettiva competenza. Il predetto
modello gestionale, che deve conformarsi alle finalità strategiche degli strumenti di pianificazione
regionale e provinciale, rappresenta l’attuazione, nell’ordinamento regionale, dei principi
costituzionali di sussidiarietà e decentramento nonché di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo
200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ove il modello
gestionale in discorso comporti l’utilizzazione di dotazioni impiantistiche di interesse sovracomunale
la relativa disciplina è dettata da accordi di collaborazione sottoscritti tra gli enti
interessati.”
69. All’articolo 32-bis della legge regionale n. 4/2007 sono soppresse le parole: “alla data di entrata
in vigore della presente legge” e dopo la parola “passivi” sono aggiunte le seguenti “, dal
momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore”.
70. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n.17 (Istituzione del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza), le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “tre
anni”.
71. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n.18 (Istituzione
dell’ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed
osservatorio regionale sulla detenzione), le parole “intera legislatura” sono sostituite con le
seguenti “tre anni”.
72. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di
comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le
Comunicazioni - CO.RE.COM.) le parole “intera legislatura” sono sostituite con le seguenti “cinque
anni dalla loro elezione”.
73. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n.1/2007, dopo le parole “immobili, sedi di
teatri” sono aggiunte le seguenti “o di altre forme di spettacolo di cui alla legge regionale 15 giugno
2007, n. 6,”; inoltre, al medesimo comma sono soppresse le parole “individuate dalla Giunta
regionale”
74. Al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale, n. 1/2009, le parole “degli interventi
programmati per il 2009” sono sostituite con le seguenti “degli interventi programmati per il
2010”.
75. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività
funerarie), è così modificata:
a) all’articolo 7 è aggiunto il seguente comma:
“3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la
regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l’attività funebre e di trasporto salme,
autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti
all’attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione
seconda), regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli
iscritti.”
b) all’articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funebri e dei
lavori cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da impresa che garantisca, in
via comunicativa e funzionale, il possesso di locali e mezzi idonei stabiliti dal regolamento
comunale e con alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato e continuativo,
personale in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, definiti con
delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963. La dotazione minima di personale per
le imprese svolgenti l’attività funebre deve essere di un direttore tecnico, per ogni sede o
filiale, e quattro operatori funebri, che può variare in aumento in relazione alle dimensioni
del comune dove si esercita ed al numero dei servizi eseguiti. Le imprese già esercitanti
devono adeguarsi ai predetti requisiti entro il 31 dicembre 2011.”
76. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n.1/2009, dopo la parola “sostegno” sono
soppresse le seguenti “e per l’erogazione di borse di studio”.
77. Al comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 (Legge finanziaria
regionale per l’anno 2002), dopo la parola “società” sono aggiunte le seguenti “e consorzi”.
78. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1998, n.16 (Assetto dei consorzi per
le aree di sviluppo industriale), dopo le parole “alla Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti
“ed al Consiglio regionale”.
79. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2008, n.15 (Disciplina per
l’attività di agriturismo), sono aggiunte le seguenti parole: “inoltre sono assimilate le strutture
sanitarie con fondo di pertinenza agricolo, gestite da cooperative di tipo B che operano in
agricoltura con il fine di implementare inserimenti lavorativi di fasce svantaggiate.”
80. All’articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e
sistemi di mobilità della regione Campania), dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
“5. La regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle
Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi
di trasporto pubblico locale, così come previsto dall’articolo 14, capo II, del decreto legislativo
n.422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell’articolo 16 e dell’articolo 32 della presente legge.
6. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito
prelevamento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00.”
81. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 2005, n.7 (Modifica della legge
regionale 9 novembre 1974, n.61, avente ad oggetto l’istituzione dell’albo regionale delle
associazioni pro loco), le parole da “e l’assegnazione” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti “e
l’assegnazione del cinque per cento al comitato regionale e del tre per cento ciascuno a quelli
provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.”
82. La legge regionale 10 aprile 1996, n.8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
disciplina dell’attività venatoria in Campania), è così modificata:
a) all’articolo 9, comma 2, lettera b) aggiungere il seguente numero: “6-bis) – da un
rappresentante provinciale della Società Italiana Pro Segugio;”;
b) all’articolo 36, comma 4, aggiungere la seguente lettera: “g) da un rappresentante
provinciale della Società Italiana Pro Segugio.”.
83. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania),
dopo le parole “15 anni”, aggiungere il seguente periodo: “Al termine della legislatura la Giunta
regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di
liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti”.
84. I dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione
Campania, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato da almeno otto anni presso i
predetti enti e che non siano in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 e
successive modifiche (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n.421), possono presentare all'ente
datore di lavoro domanda irrevocabile, con conseguente corresponsione di un incentivo, per la
risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010 - 2011 - 2012. La cessazione è fissata al 30
giugno o al 31 dicembre di ciascun anno e la domanda è presentata entro due mesi dall'inizio di
ciascun anno. Per i dipendenti autorizzati da provvedimenti dell’amministrazione al trattenimento in
servizio oltre la massima anzianità prevista dalla legge, l’amministrazione si riserva la facoltà di
proporre la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le modalità e condizioni che sono
esplicitate nei provvedimenti di cui al comma 91.
85. La domanda non è modificabile né revocabile, salvo che tra la data di presentazione della
domanda e la data prescelta per la cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche
normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.
86. L'incentivo, corrisposto in rate annuali, è costituito da un massimo di trentasei mensilità per il
personale del comparto e di trenta mensilità per quello dirigenziale ed è calcolato prendendo come
riferimento l'età del dipendente all'atto della cessazione dal servizio in relazione al
sessantacinquesimo anno d'età.
87. I1 criterio di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la
quantificazione dell'indennità è sostituito da quello della massima anzianità dei quaranta anni
stabilita con legge statale più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per
l'amministrazione una minore spesa individuale. Per i dipendenti di cui all’ultimo periodo del
comma 84 l’indennità, commisurata al restante periodo di trattenimento autorizzato, è ridotta del
settanta per cento.
88. L'importo è determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione,
comprensiva di quella di anzianità, spettante ai sensi del contratto nazionale di lavoro 2006/2007,
articolo 6, commi 1, 2 e 3, lettera c), e per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione,
comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico ai sensi dell'articolo 35, comma 1,
lett. b), del contratto nazionale di lavoro 10 aprile 1996, prevista dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2002/2005, biennio economico 2004/2005, articolo 2, nonché alla retribuzione di posizione
in godimento ovvero all'indennità di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11/1991 e
all’articolo 2, comma l, della legge regionale 3 settembre 2002, n.20 (Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali 16 maggio 2001, n.7, e 11 agosto 2001, n.10, - Disposizioni in materia di personale),
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di
appartenenza; la retribuzione di posizione percepita in comando o distacco non sindacale, in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è valutata, per i fini di cui al presente
comma, nella misura ridotta del cinquanta per cento.
89. Le risorse utilizzate per la corresponsione degli istituti contrattuali previsti dalla presente norma
rientrano nella disponibilità dei rispettivi fondi del comparto e della dirigenza alla cessazione
dell'erogazione delle indennità con la deroga di cui al comma 90.
90. Le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione, limitatamente alla
retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa, per
le cessazioni a far data dal 1 gennaio 2010, sono finanziate con le economie derivanti
dall'attuazione dei commi da 84 a 89.
91. Le modalità di attuazione della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti del ruolo della
Giunta regionale e del Consiglio regionale sono determinate rispettivamente con deliberazione della
Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
92. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione dei commi da 84 a 90, che non comportano
incrementi di spesa per il bilancio della Regione, sono soppressi nella misura del settanta per cento
nella dotazione organica corrispondente.
93. All'articolo 57 della legge regionale n.1/2008, è aggiunto il seguente comma "3. In deroga alla
disciplina di cui al comma 10 dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2007, per i contratti
sottoscritti a far data dal 1 gennaio 2008 le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di
risoluzione limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare
di posizione organizzativa sono finanziate con le economie derivanti dall'attuazione del presente
articolo".
94. La disposizione di cui al comma 84 si applica anche al personale dipendente delle comunità
montane in esubero ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo
ordinamento e disciplina delle comunità montane), se in possesso dei requisiti previsti per i
dipendenti della regione Campania beneficiari del provvedimento.
95. Per la realizzazione di opere di difesa del suolo e per gli interventi a tutela dell’ambiente nonché
in materia di bonifica montana sono stanziati euro 2.000.000,00 a favore delle comunità montane di
cui alla legge regionale n.12/2008. Tali risorse sono utilizzate con le procedure previste dall’articolo
4, comma 1, della legge regionale n. 12/2008. E’ fatto divieto assoluto di procedere a nuove
assunzioni.
96. Le strutture socio-educative per l’infanzia, ove realizzate dagli enti morali ed ecclesiastici,
originariamente concessionari o affidatari delle opere, su suoli rimasti di proprietà degli enti
medesimi, sono trasferite ciascuna all’ente morale o ecclesiastico proprietario del suolo, previa
dimostrazione della proprietà a cura dell’ente stesso.
97. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
21 gennaio 2010
Bassolino
LEGGE REGIONALE: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania legge finanziaria anno 2010 “
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 6
Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 12: “Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di
azione per lo sviluppo economico regionale”
Art. 4: “Incentivi per l’incremento dell’occupazione con procedura automatica: credito d’imposta
per l’incremento dell’occupazione”
1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento
dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del
lavoro.
2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano
l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la
procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al decreto
legislativo n. 123/1998, articoli 4 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione
europea.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune
tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.
4. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in
incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione è concessa anche per la
trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la
regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con
provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di
almeno tre anni.
5. L'incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società
cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
6. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di
lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data
di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale,
l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro,
alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di
intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è utilizzabile,
nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente
secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/1998 articolo 7, commi 3 e 4.
8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai
soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la
salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla
normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresì, se è mantenuto il livello
occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove
assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le
imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo
incremento.
9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una
relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle
disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore,
tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da
parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie
regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta
applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono
definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e
finanze e l'Agenzia delle entrate.
Art. 10: “Copertura finanziaria”
1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante
l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 2.83.243 denominata "Spese per
investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura",
nell'ambito 2 - Sviluppo economico - Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il
rafforzamento del sistema produttivo regionale", alla legge regionale n. 24/2005, articolo 8.
Art. 7: “Modalita’ di attuazione”
1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è adottata con
appositi regolamenti.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il
PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori
e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione,
anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse
dal mercato e dal sistema produttivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all'emanazione di
appositi disciplinari ed atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con
quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/1998 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato.
4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:
a) l'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
b) l'articolo 42 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15;
c) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
5. La Giunta regionale, per le medesime finalità di cui alle norme abrogate, definisce, nell'ambito
del regime di aiuti istituito all'articolo 5, specifici disciplinari per incentivi destinati:
a) alle piccole e medie imprese artigiane;
b) alla promozione dell'imprenditoria giovanile sul territorio regionale che garantisce
l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, la creazione di nuove opportunità di
inserimento per le fasce svantaggiate, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la promozione di
attività in forma di lavoro autonomo, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
c) alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate, in
applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di importanza minore;
d) alla promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile.
I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti.
6. I disciplinari di cui al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e
medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.
7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime
nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende favorevolmente acquisito.
Comma 17
Legge 23 dicembre 1996, n. 662: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
Art. 2, comma 100, lettera a)
“Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione
delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di
garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”
Comma 18
Codice civile
Art. 2135: “Imprenditore agricolo”.
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura
e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque
connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Regolamento CE 20 dicembre 2007, n. 1535/2007” Regolamento della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della
produzione dei prodotti agricoli”
Comma 19
Decreto Legislativo. 27 maggio 1999, n. 165” Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”
Art. 3:” Funzioni dell'Agenzia e delle regioni”
1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni
relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e
sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA (11).
1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei
rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle
attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché
alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1, del
regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il
necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti (12) (13).
2. Il Ministro per le politiche agricole (14), con proprio decreto, sentita la Commissione europea,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero
degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento (15)
(16).
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che
devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma
di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato (17).
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è
organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari
previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri
organismi pagatori nazionali (18) (19).
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le
comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n.
1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale
risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore
risicolo.
Regolamento CE 7 luglio 1995, n. 1663/95 “Regolamento della Commissione che stabilisce
modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"
Decreto Legislativo. 27 maggio 1999, n. 165 gia’ citato
Regolamento CE 21 giugno 2005, n. 1290/2005 “Regolamento del Consiglio relativo al
finanziamento della politica agricola comune”
Comma 24
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”
Art. 69: ”Interventi in materia di consorzi di tutela” (comma cosi’ sostituito dall’art. 10 della legge
regionale 30 gennaio 2009, n. 1 Legge finanziaria regionale 2009)
1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle
tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza
strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all'estero. I consorzi
di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)
favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della
filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta
regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della
filiera vitivinicola, per l'adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di
tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie
dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008 (23).
2. È istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali
tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla
UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008
Comma 25
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità”
Art. 12 :“Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”
comma 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo
14.
Comma 33
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24
Art.55
1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o
dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto
1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la
destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un
periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando
non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.
2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono
alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario,
il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di
prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per
cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per
cento.
3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa
all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio
calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, primo periodo, della
legge n. 560/1993 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all'uno per cento sullo
stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al
comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.
4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi .
Comma 35
Legge 14 maggio 1981, n. 219 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981,
n. 75 , recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei
territori colpiti”
TITOLO VIII “Intervento statale per l'edilizia a Napoli”
Legge Regionale 14 agosto 1997, n. 19” Nuova Disciplina per la fissazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
Art. 2: “Determinazione del canone”
comma 1. Il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - E.R.P. - fino alla revisione dei
criteri direttivi per la loro determinazione a regime che emergeranno dalle nuove normative in
materia di riforma degli I.A.C.P. con le modalità previste dalla presente legge, è determinato
secondo il seguente schema:
Condizione A:
reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti
dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti), non superiore all'importo di due
pensioni minime INPS e derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai
seguenti titoli: trattamento di cassintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione,
sussidi assistenziali, assegno al coniuge separato o divorziato.
Canone A:
«Canone sociale» non superiore all'8% del reddito imponibile familiare, articolato nel modo
seguente in relazione alla composizione del nucleo familiare, in ogni caso si applica un canone
minimo pari a lire 5.000 per ciascuno dei vani convenzionali, il cui numero si determina
trasformando la superficie dell'unità immobiliare di cui all'art. 13, comma 1, lett. a della legge 27
luglio 1978, n. 392, in vani convenzionali di 14 mq.:
1) Nucleo familiare da 1 a 5 persone = 5%
2) Nucleo familiare da 6 a 7 persone = 4%
3) Nucleo familiare oltre le 7 persone = 3%
4) Nucleo familiare da 1 a 2 persone
ultrasessantenni con pensione minima INPS =
3%
Condizione B:
Rientrano in tale condizione tutti i nuclei familiari non compresi nella condizione A - così come
stabilito dalla deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo 1995 - il cui reddito convenzionale annuo
complessivo risulti non superiore all'importo stabilito quale limite di reddito per la decadenza così
come fissato dalla Regione.
Canone B:
«Canone di riferimento» determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e con coefficienti previsti dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di cui all'art. 3
della legge regionale 15 novembre 1993, n. 39. Il calcolo del canone di locazione è articolato in
modo da assicurare una progressiva continuità tra il reddito complessivo convenzionale del nucleo
familiare e l'incidenza del canone di riferimento. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle
seguenti fasce di reddito convenzionale e sono tenuti alla corresponsione dei canoni nella misura
indicata dallo schema seguente che modifica quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale
15 novembre 1993, n. 39. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi imponibili di
tutti i componenti il nucleo familiare imputato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n.
457 e successive modificazioni, con ulteriore riduzione di un milione per ogni altro componente
del nucleo familiare in numero superiore a due e diverso dai figli a carico, fino a un massimo di sei
milioni, così come previsto dalla lettera e), articolo 3, della deliberazione C.I.P.E. del 13 marzo
1995.
Limiti di reddito convenzionale Canone di
locazione calcolato
in % sul canone di
riferimento
FASCIA
1
da reddito comunque superiore a quello previsto dalla
condizione A, o percepito in dipendenza da prestazioni
di lavoro autonomo o assimilato, ovvero in base ad un
titolo diverso da quelli enunciati sotto la medesima
condizione
A - fino a 12.000.000= 50%
B - da 12.000.001 a 16.200.000= 60%
C - da 16.200.001 a 21.000.000= 65%
D - da 21.000.001 a 25.000.000= 70%
E - da 25.000.001 a 29.000.000= 75%
FASCIA
2
da 29.000.001 a 33.500.000= 80%
FASCIA
3
da 33.500.001 al limite per la
decadenza =
90%
Condizione C:
reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo stabilito quale limite di
reddito per la decadenza. Si intende come tale il limite di reddito convenzionale fissato per
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, aumentato del 75% da calcolarsi
secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti.
Canone C:
il canone di locazione, per i nuclei collocati nell'area di cui alla lettera C), è il seguente:
- dal limite di reddito per la decadenza fino al 10% in più di tale limite: equo canone calcolato
ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 10%;
- dall'11% al 20% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20%;
- dal 21% al 30% in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 30%;
- dal 31%, ed oltre, in più del limite di reddito per la decadenza: equo canone calcolato ai sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 50%.
Comma 36
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”
Art. 18: “Bilancio annuale”
comma 11. Per finalità conoscitive sono allegati al bilancio annuale:
a) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti
da assegnazioni dell'Unione europea o dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione
specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte
anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette: il
totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun
bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3
dell'articolo 8;
b) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
c) un prospetto di riclassificazione delle entrate e delle spese rivolte a consentire
l'armonizzazione con il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge
statale";
d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli,
riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli.
Comma 37
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 18: “Finanziamento dei progetti dei comuni”
comma 1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo
regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella
relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni
di euro, sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei
comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento,
al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle
regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il
periodo 2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire
nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS)
Comma 39
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 18 :“Finanziamento dei progetti dei comuni”
1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale -
Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione
dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro,
sono destinate, per l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni
con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante quindici per cento, al
finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole
previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo
2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire
nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) .
2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all'area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta
regionale.
3. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alla legge regionale 31
ottobre 1978, n. 51, sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, dalla legge regionale
12 dicembre 1979, n. 42 e dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 50, con i piani di riparto
dell'annualità 2007, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse non
programmate o non impegnate dalle province e dalle comunità montane, disponibili e rivenienti
dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 e dalla legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, in
relazione all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria
regionale 2007) e all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (legge
finanziaria regionale 2008), costituiscono un fondo regionale dedicato agli interventi di bonifica
montana e di difesa del suolo. Le province, d'intesa con le comunità montane, possono accedere al
fondo mediante la presentazione di progetti da inoltrare all'assessorato regionale all'agricoltura e
attività produttive. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina
con proprio provvedimento l'approvazione delle proposte e l'erogazione delle risorse.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono aggiunti i
seguenti :
"5-bis. Sono trasferite ai comuni territorialmente competenti le risorse e le istanze di
contributo con la relativa documentazione presentate alla Regione, ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il cui procedimento amministrativo non risulta concluso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5-ter. Il procedimento amministrativo di cui al comma 5-bis, con la liquidazione del saldo del
contributo concesso, deve concludersi entro il 31 dicembre 2009 a cura del responsabile
dell'ufficio ricostruzione del comune competente.
5-quater. Entro il 31 marzo 2009 il beneficiario del contributo può chiedere al responsabile
dell'ufficio ricostruzione del comune, che adotta il provvedimento entro trenta giorni dall'istanza,
un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori o per la presentazione della documentazione
necessaria alla liquidazione del saldo finale. Tale nuovo termine non può superare i centottanta
giorni.".
6. Ai comuni che hanno assunto o che hanno in corso l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti o altro istituto mutuante utilizzando le risorse loro assegnate, ai sensi della legge regionale
27 febbraio 2007, n. 3, e successive modifiche, l'ammontare dei ratei che la Regione ha garantito
di corrispondere è accreditato prima di ogni scadenza.
7. Il sessanta per cento delle risorse disponibili per il triennio 2009/2011 nella programmazione dei
fondi FAS e per gli interventi del parco progetti regionali finanziabili con il FESR 2007/2013 è
esclusivamente assegnato ai comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti.
Comma 40
Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”
Art. 30: “Capitalizzazione aziende di trasporto pubblico locale su ferro, gestione e funzionamento
delle infrastrutture ferroviarie in concessione”
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
al fine di capitalizzare le società esercenti l'attività di trasporto pubblico locale ferroviario, SEPSA
S.p.A., Circumvesuviana S.r.l. e Metro Campania Nord-Est S.r.l., sono conferiti all'ente autonomo
Volturno S.r.l., ai sensi degli articoli 2464 e seguenti del codice civile, beni patrimoniali
disponibili ed indisponibili e quelli non più utilizzabili di cui ai relativi allegati dell'accordo di
programma del 10 febbraio 2000 stipulato tra il ministero dei trasporti e della navigazione e la
Regione Campania in attuazione del citato decreto legislativo n. 422/1997, articolo 8, commi 3 e 4.
2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere eseguito per l'intera quantità dei beni ovvero
frazionatamente secondo le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, S. O. del 30 dicembre 2000
e sulla base delle schede identificative di ciascun bene previste dall'articolo 4, comma 2, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposte dallo stesso ente autonomo Volturno
S.r.l.
3. I costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del sistema
di metropolitana regionale gravano in misura non superiore al dieci per cento sui fondi destinati
alla realizzazione delle stesse.
4. Ai concessionari della gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è
riconosciuto un incremento dell'aliquota percentuale attualmente corrisposta per spese di gestione
tecnica ed amministrativa necessarie alla realizzazione delle infrastrutture medesime, pari al 3,5
per cento dell'ammontare degli investimenti realizzati annualmente. Le relative risorse finanziarie
trovano copertura nei quadri economici degli interventi. La presente disposizione è recepita negli
stipulandi contratti di programma.
Comma 41
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 15: “Interventi per il trasporto locale”
comma 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), e a valere sui fondi previsti dallo stesso, al fine di realizzare il processo di
riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei
servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 e fino al 2018, alle società ferroviarie trasferite
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono assicurati
trasferimenti aggiuntivi ai corrispettivi dei contratti di servizio, pari a euro 10.000.000,00 annui
incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.
Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 12: “Legislazione ordinaria di spesa”
1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma
la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che
definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci
annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali
finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente -;
b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare
la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:
b/1) l'ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell'esercizio nel quale sono adottate;
b/2) l'ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio
pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci
annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi
pluriennali di spesa -;
b/3) l'ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa
pluriennale ripartita -;
c) disposizioni che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere
obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l'importo attraverso il riconoscimento a terzi del
diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.
Art. 33: “Impegni di spesa sugli esercizi successivi”
comma 5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono
coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell'obbligazione di pagamento delle annualità
medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della
prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da
pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.
Art. 35: “Ordinazione delle spese”.
comma 3. Nel caso di spese ricorrenti d'importo e scadenza fissi, l'ordinazione della spesa avviene
mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa che indicano le scadenze di ciascun pagamento e che
sono sottoposti ad eventuali modifiche da parte dell'organo che li ha emessi.
4. Prima dell'approvazione del rendiconto, è possibile emettere mandati di pagamento in conto
residui, purché, sulla base delle registrazioni contabili, il relativo importo risulti da mantenere tra i
residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto stesso.
Comma 43
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”
Art. 12:
1. Per i fini di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 149, comma 4, ed alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo I, è istituito un apposito fondo di rotazione destinato agli
interventi di recupero e riqualificazione dei beni tutelati a norma del decreto legislativo n.
490/1999, Titolo II.
2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio da rendersi entro 45 giorni dalla competente
Commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un
apposito regolamento di accesso e funzionamento al fondo.
3. Per l'esercizio finanziario 2002 l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a
carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 3.11.32 "Beni culturali" iscritta nella tabella B -
Spesa - della presente legge. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del fondo è fissato
annualmente con legge finanziaria regionale.
Comma 46
Legge 21 novembre 2000, n. 342” Misure in materia fiscale”
Art. 63 :” Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla
loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti
nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli
autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli
di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un
particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i
motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada,
ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i
motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di
trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Comma 49
Legge Regionale 22 luglio 2009, n. 8 “Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 -
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e
delle acque di sorgente”
Art. 2 :
1. La regione Campania promuove l'istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela
ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque. Tali
parchi sono gestiti secondo le forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche, ricadendo ogni onere in capo ai soggetti associati.
2. Risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà
associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Comma 50
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 11 : “Norme a sostegno del Servizio civile nazionale”
comma 4. Sono finanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta
regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli.
Comma 55
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24.
Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”
comma 1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera
c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria
autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario
dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario
regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Comma 56
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24.
Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”
comma 2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31
dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con
contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure
selettive definite dall'assessore regionale alla sanità.
Comma 57
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 comma 2 gia’ citato nella nota al comma 56.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 gia’ citato nella nota al comma 56.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 gia’ citato nella nota al comma
56.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 gia’ citato nella nota al comma
56.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gia’ citato nella nota al comma 56.
Comma 59
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24.
Art. 81: “Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale”
1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c),
punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria
autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la
trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario
dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse, degli enti del servizio sanitario
regionale, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006
risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro
a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive
definite dall'assessore regionale alla sanità.
3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante
avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in
quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si
stabilizza.
4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono
tenuti, ai sensi della legge n. 296/2006, a:
a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio
con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla
riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano
anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile
o con convenzioni.
5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato
regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio
sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli
elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A
tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la
stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi
successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.
6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda
corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a
tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la
presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
7. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei
criteri relativi ai punteggi tecnici fissati, per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico,
professionale e sanitario, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. I competenti uffici regionali
possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli
autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano
la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente
attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale.
L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.
8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
istituisce una commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione
delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard
assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo la
seguente classificazione, conformemente al grado di assistenza da garantire:
a) servizi ad elevata assistenza;
b) servizi a media assistenza;
c) servizi a bassa assistenza.
9. L'individuazione degli standard di cui al comma 8 è utilizzata per la definizione delle nuove
dotazioni organiche di personale a regime.
10. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica
dell'azienda che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) così come
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono tenuti ad
attingere agli elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla legge n. 296/2006, comma 565,
lettera a, dalla Delib.G.R. 9 dicembre 2005, n. 1843, e dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(legge finanziaria regionale 2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di
riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.
11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di
quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del
personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta
regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione
per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la
cui graduatoria risulta esaurita.
Comma 60
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 gia’ citato nella nota al comma 59.
Comma 61
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
Art. 1 :
comma 565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul
quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha
espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e
2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006,
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono
considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia
per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a
carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo
determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati
dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa
previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in
servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006
presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa
spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato
alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di
cui alla lettera a), è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da
personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni
nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far
riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli
obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio
sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla
lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio
sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli
anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno
2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione
è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle
procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il
servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che
bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”.
Art. 17: “ Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti”
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2009»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si
intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli
schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle
seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro
per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, a ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto
conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di
contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei
risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente
indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni
vigilanti competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con
indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera
lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato,
individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri
sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l’espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed
organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano interventi
di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a
quelli già previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi
di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti
lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente
riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa assegnati a ciascuna amministrazione ai sensi del comma 3, le
amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono
procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese
quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al
controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle
università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti
consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell’ articolo 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell’Agenzia italiana del farmaco nei limiti
consentiti dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite dei
competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie
conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici
vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie
conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco
adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.
Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino
conseguiti o siano stati conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7,
trova applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie di cui al
comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, è determinata la quota da portare
in riduzione degli stati di previsione della spesa, in relazione ai minori risparmi conseguiti in
termini di indebitamento netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla
conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di trasformazione o soppressione e
messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del
fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e
di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti
di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva
di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere
innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare
un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali
adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al
raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate,
previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli
ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui al comma 10 del presente articolo nonché dal personale di cui all'articolo 3,
comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere,
limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente
articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già
svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre
2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per
cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni
ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite
ai sensi dei commi 10 e 11.
[14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009).
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo
1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010. (86)
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorità, in caso di parità di voti, prevale quello
del presidente».
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle società
controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici
o di attività strumentali, può essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di
controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell’adozione di delibere assembleari
finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. (85)
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui
all’articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei
componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli
emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di
impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da
struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 è abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati
dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano
comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei
rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle
ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari
a 14,1 milioni di euro per l’anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, si
provvede, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2009, mediante l’utilizzo delle disponibilità in
conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 3, comma 133, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l’anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L’ articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano
programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti
attuativi dello stesso. Il termine di cui all’ articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n.
112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio
dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono
aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del
medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni
redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo
del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano,
nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,
commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma
1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo
è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di
accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la
trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le
informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le
comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge
fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al
CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno
semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi
necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le
seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;».
30-bis. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimità».
30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio
dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le
fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione
per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della
legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al
comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la
relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di
trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall’amministrazione» sono inserite le seguenti: «di
appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. ll’ articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura
civile,» sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni
che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino
pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare
rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento
generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, è aggiunto il seguente
comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e
dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione,
finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni
finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di
rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) è autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da
trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese
di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entità delle risorse individuate ai sensi del comma
33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio
decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di
rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli
investimenti si fondino sull’utilizzo di capitali di mercato del gestore, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla
normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto
dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a
obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con
modalità di aggiornamento valide per l’intera durata del rapporto. In tali casi il contratto è
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e può
graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un
riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la
prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi
all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre
2009.
35-ter. Al fine di assicurare l’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione
all’eccezionale impegno connesso all’emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per
l’anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l’acquisto di mezzi e la relativa
gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle
procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. )
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2009, si
provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all’ articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell’attività di soccorso pubblico
prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2010, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennità operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all’esterno, di cui all’ articolo 4, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le
esigenze legate all’emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere,
nel contempo, la piena operatività del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli
incendi su tutto il territorio nazionale, è autorizzata l’assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009,
di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da
effettuare nell’ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell’articolo 23 del presente decreto e,
ove le stesse non fossero capienti, nell’ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell’
articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalità di cui al comma 35-sexies, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per
l’anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010, a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. )
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all’ articolo 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un
più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all’organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito delle risorse finanziarie
destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell’ISPRA è
nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è
formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di
presidente, è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze tra i dirigenti di livello
dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto
tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di
posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.
35-novies. Il comma 11 dell’ articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal
compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente,
nell’esercizio dei poteri di cui all’ articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità
applicative dei princìpi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano
beneficiato dell’ articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai
professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro a causa del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta
anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell’ articolo 72, comma 11,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15,
nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione
del compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni
dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima
generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler
fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all’Agenzia delle entrate,
fornendo all’Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere
in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d’imposta di cui al comma 35-undecies non è rimborsabile, non concorre
alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
Comma 62
Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 art. 81 comma 6 gia’ citato nella nota al comma 59
Legge Regionale 14 aprile 2008, n. 5 “Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio
2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario
regionale”
Art. 1 :
comma 3. I termini di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 decorrono
dalla data di approvazione della presente legge.
Comma 63
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 gia’ citato nella nota al comma
57.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 gia’ citato nella nota al comma
57.
Comma 65
Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 21 “Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390”
Art. 38 : “Tassa regionale per il diritto allo studio”
comma 5. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta dagli studenti in un'unica soluzione entro il
termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio ed è
corrisposta mediante versamento su conti correnti postali intestati alla Regione Campania - Area
Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Finanze e Tributi, Servizio di
Tesoreria e Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa.
Comma 66
Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”
Art. 24 : “Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale”
comma 12. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc sono sottoposte al
procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad
eccezione dei termini di cui ai commi 6, 7, 8 e 10
Comma 67
Legge Regionale 2 luglio 1997, n. 18 “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia
residenziale pubblica”
Art.13 : “Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa”
comma 3. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati, i destinatari devono possedere i
requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazioni provvisorie le quali non possono eccedere
la durata di due anni.
Comma 68
Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
Art. 10 : “Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti”
1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR,
stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative
alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti,
valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimal.
2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 199, stabilisce:
a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate a insediamenti industriali ed artigianal;
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da
realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie
disponibili nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo
200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere
evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all'articolo 13, comma 1;
d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza
della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali
ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una
adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la
costituzione di un fondo regionale;
f) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di
rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006,
articolo 65, comma 3, lettera f;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni già sede di un
impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti o di
stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al
decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h). Tale divieto non si applica ai siti
di compostaggi.
i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e
il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;
m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per
rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articolo 225,
comma 6;
n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria;
o) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta
differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l'analisi socio-economicoterritoriale
- SWOT - sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall'osservatorio;
p) [le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello
smaltimento dei rifiuti urbani];
q) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.
3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di
smaltimento rifiuti;
b) la normativa generale;
c) gli obiettivi generali di pianificazione con l'individuazione concordata di quote aggiuntive
di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra
ambiti territoriali ottimali e regioni;
d) i criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani;
e) i criteri per l'organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;
f) i criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
g) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera cc);
h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all'articolo 11, ove necessario;
i) il piano regionale delle bonifiche di cui all'articolo 12.
4. La Regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie
disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la Giunta regionale con proprie
delibere aggiorna le direttive sui requisiti che devono essere accertati in sede di approvazione dei
progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.
Comma 69
Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4 gia’ citata nella nota al comma 68
Art. 32bis :
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei
rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi.
Comma 70
Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 17 “Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”
Art. 3 : “Nomina, requisiti e incompatibilità”
comma 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti
favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in
carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.
Comma 71
Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 18 “Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione”
Art. 2 :” Costituzione, incompatibilità e revoca”
comma 1. Il Garante è il titolare dell'ufficio di cui all'articolo 1. Il Garante è scelto tra candidati
che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una
indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con
particolare riguardo ai temi della detenzione. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la
maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza
semplice nella terza votazione. Il Garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere
rieletto.
Comma 72
Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9 “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio
televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. “
Art. 3 : “Composizione”
comma 3. I componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
regionale, restano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili consecutivamente. In
sede di prima attuazione non sono eleggibili i componenti del CORERAT.
Comma 73
Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 40.
Art. 7 :” Modifiche alla Legge Regionale. n. 7/2003 e alla Legge Regionale n. 8/2004”
comma 4. Gli immobili, sedi di teatri di proprietà della Regione che si trovano in zone disagiate
individuate dalla Giunta regionale, sono dispensati dal pagamento del fitto.
Comma 74
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36.
Art. 17 : “Attività socio-sanitarie”
comma 7. Al fine di assicurare continuità e sviluppo alle attività e agli interventi sociali e socioeconomici
posti in essere dalla fondazione "Villaggio dei ragazzi" di Maddaloni (CE) la Regione
Campania riconosce, a favore della stessa, un contributo commisurato alla natura degli interventi
programmati per il 2009 e determinato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni
consiliari, a valere sulla UPB 4.15.38.
Comma 75
Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 “Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”
Art. 7: “Formazione di operatori funerari”
1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e
cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e
l'aggiornamento professionale.
2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di
Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.
Art. 9 : “Regolamenti comunali di polizia mortuaria”
1. Ogni Comune della Regione Campania con popolazione superiore ai cinquemila abitanti deve
munirsi di apposito regolamento comunale di polizia mortuaria.
2. I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funerari e dei lavori
cimiteriali assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica
attitudine professionale.
3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame
preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni
dalla trasmissione.
4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel
rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:
a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;
b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno,
rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo
comune;
c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione
dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda
idrica;
d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento
o di costruzione.
6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi
al Piano regolatore generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero
e le attività, anche mercantili, che lo interessano.
7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo
ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al
comma 4.
8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il
cimitero ovvero dei comuni consorziati per l'uso del cimitero.
9. I comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi
cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.
10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in
forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per
quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.
11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l'obbligo
di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e
religioso.
Comma 76
Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 36
Art. 1 : “Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro”
comma 1. È istituito un fondo per gli interventi di sostegno e per l'erogazione di borse di studio a
favore dei figli di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro.
Comma 77
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”
Art. 46 :
comma 2. Il distacco può essere, altresì, richiesto nei confronti di personale dipendente a tempo
indeterminato di società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 49 per cento. In
nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui
al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore
in un comune della Regione Campania.
Comma 78
Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 16 “Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale”
Art. 6 : “Gestione economica. Piani economici e finanziari”
comma 2. Il bilancio dei Consorzi A.S.I., deve essere conforme alle norme stabilite dallo Statuto,
in modo da consentirne anche la lettura per programmi ed interventi; esso è controllato e
controfirmato dal Collegio dei revisori dei conti, ed è approvato dal Consiglio generale entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è inviato, in visione, alla Giunta regionale.
Comma 79
Legge Regionale 6 novembre 2008, n. 15 “Disciplina per l'attività di agriturismo”
Art. 3 : “Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero”
comma 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali;
lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del
fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti
come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.
536.
Comma 80
Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3” Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di
Mobilità della Regione Campania”
Art. 8: “ Funzioni delle province”
1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione non
espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai comuni
capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di:
a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;
b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;
c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano
due province della Regione Campania;
d) servizi e impianti di trasporto a fune;
e) servizi lacuali.
2. I servizi autofilotranviari e i servizi non convenzionali interprovinciali, che collegano più
province della Regione, sono amministrati dalla Provincia nella quale si svolge la parte prevalente
del servizio o, comunque, risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, individuata d'intesa
tra le due province interessate, ovvero, in mancanza d'intesa, dalla Regione.
3. Le funzioni e i compiti riguardanti i servizi di linea di cui all'art. 3, comma 3, n. 4) sono
trasferite alla province che le esercitano, ai sensi dell'art. 16, comma 4.
4. La Regione, su proposta delle province, può delegare a comuni, o Consorzi di comuni,
Comunità montane e Comunità isolane le funzioni connesse ai servizi minimi che si svolgono
interamente nel territorio di questi ultimi e quelle previste dal comma 3 del presente articolo.
Comma 81
Legge Regionale 15 febbraio 2005, n. 7 “Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61
avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco”
Art. 6:
comma 2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della presente legge è riservata al
comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'UNPLI per la attività istituzionale con l'obbligo
di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del tre per
cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del tre per cento a quello
provinciale di Avellino, del due per cento a quello provinciale di Benevento, del tre per cento a
quello provinciale di Caserta, del cinque per cento a quello provinciale di Napoli e del quattro per
cento a quello provinciale di Salerno.
Comma 82
Legge Regionale 10 aprile 1996, n. 8 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina
dell'attività venatoria in Campania”
Art. 9: “ Funzioni amministrative”
comma 2 , lettera b):
b) Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (C.T.F.V.P.)
1) dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;
2) dal dirigente dell'Ufficio provinciale caccia e pesca;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatorio riconosciuta a livello nazionale
ed operante in provincia;
4) da un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente nel
C.T.F.V.N. ed operante a livello provinciale;
5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente
rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;
6) da un rappresentante della Delegazione provinciale dell'Ente nazionale per la Cinofilia
Italiana (E.N.C.I.);
7) da un funzionario regionale del Settore foreste, caccia e pesca designato dall'assessore
regionale competente;
8) da un funzionario regionale del Settore tecnico amministrativo provinciale dell'agricoltura
designato dall'assessore al ramo;
9) da un dipendente dell'Amministrazione provinciale del Settore competente con funzione
anche di segretario.
Art. 36 : “Gestione programmata della caccia”
comma 4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono costituiti con provvedimento della
Giunta provinciale e sono così composti:
a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia;
b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed
organizzate nella Provincia e con il maggior numero di iscritti desunti dai tabulati in copia
autentica consegnati alle Amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno;
c) da due rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Comitato tecnico
faunistico venatorio nazionale e maggiormente operanti nella Provincia;
d) dal Sindaco, o suo delegato, del Comune territorialmente più esteso tra quelli ricadenti
nell'A.T.C.;
e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale competente per territorio designato
dal Presidente dell'Amministrazione provinciale;
f) da un funzionario regionale dell'A.G.C. competente, in rappresentanza dell'Amministrazione
regionale, designato dall'assessore regionale all'agricoltura.
Comma 83
Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”
Art. 3: “ Trattenute sulla indennità di carica”
comma 1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria del 22%
a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e del 5% a titolo di contributo per
la corresponsione dell'indennità di fine mandato di cui alla lett. d), comma 2, dell'articolo 1. Tali
importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della
Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della L.R. 5 giugno 1996, n. 13. La norma di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri
che hanno versato i contributi per almento 15 anni.
Comma 88
Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”
Art. 16 :” Segreterie particolari”
comma 3. Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo
dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi.
Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 20 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 2001, n.
7 e alla L.R. 11 agosto 2001, n. 10 - disposizioni in materia di personale”
Art. 2 :
1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire
dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico,
è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989,
n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La
predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13
lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1° ottobre 2007.
2. È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui
agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come
regolamentato con Delib.U.P. 1° agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:
a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e
modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi
del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a
quelle previste dalla lettera a).
3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b), è ripartito in base alla consistenza numerica del personale
assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale n. 15/1989, ai sensi della
normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione
delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della
corresponsione della liquidazione spettante.
4. È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui
alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza
agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto
consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle
Regioni nuove potestà amministrative e legislative.
5. Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le
organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.
6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si
provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.
Comma 93
Legge Regionale 19 gennaio 2008, n. 1 gia’ citata nella nota al comma 24
Art. 57: “Riorganizzazione dell'amministrazione regionale”
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.
1 (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008. Il criterio, indicato
dall'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, di commisurazione al
sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da
quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall'applicazione
dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di
coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego
da parte dell'amministrazione.
2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il
contratto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007.
Comma 94
Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità
montane”
Art. 23: “Disposizioni in materia di personale”
1. La giunta, entro trenta giorni dall'insediamento, procede a rideterminare la dotazione organica.
2. In particolare, le comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), acquisiscono
automaticamente il personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato incardinato presso le
comunità montane preesistenti.
3. Nel caso delle comunità montane di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b), le modalità di
trasferimento del personale sono individuate dal commissario di liquidazione di cui all'articolo 20,
comma 3.
4. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del
decreto legislativo n. 267/2000 sono risolti automaticamente alla data di insediamento dei nuovi
organi. Successivamente, ai sensi di quanto disposto all'articolo 15, comma 2, non è consentita la
costituzione di uffici di supporto agli organi di direzione politica.
5. Relativamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.
110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000, in essere alla data di decadenza dei
preesistenti organi di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 del
medesimo articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.
6. Sono fatte salve le relative disposizioni in materia di personale addetto alla forestazione.
Comma 95
Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12 gia’ citata nella nota al comma 94.
Art. 4: “Funzioni delle comunità montane”
comma 1. La comunità montana svolge funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine
realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale
del suolo e danni al patrimonio boschivo. La comunità montana, altresì, attraverso l'attuazione dei
piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento
speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale,
promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio
delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti
operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita. La
comunità montana inoltre concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della
cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.
 

Legge Regionale 30/2009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 196 del 7-12-2009
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009, n. 30
“Disposizioni in materia di energia nucleare”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HAAPPROVATO
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Puglia, tenuto conto degli indirizzi
nella politica energetica regionale, nazionale e
dell’Unione europea, disciplina gli atti di programmazione
e gli interventi operativi della Regione e
degli enti locali in materia dì energia, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 117, comma terzo,
della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile del sistema energetico regionale
garantendo che vi sia una corrispondenza tra
energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di
carico del territorio e dell’ambiente.
2. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà,
ragionevolezza e leale collaborazione e in
assenza di intese con lo Stato in merito alla loro
localizzazione, il territorio della Regione Puglia è
precluso all’installazione di impianti di produzione
di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del
combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza, la Regione e gli enti locali operano nel
rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati
dell’energia in conformità alle norme comunitarie e
nazionali e nell’assenza di vincoli e ostacoli alla
libera circolazione dell’energia.
25630
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 04 dicembre 2009
VENDOLA
 

DM 29 Dicembre 2009

Decreto Ministeriale 29/12/1999

(Gazzetta ufficiale 31/12/1999 n. 306)

Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, nella quale e' previsto che con decreto del Ministro delle
finanze saranno individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui applicare l'aliquota ridotta
del 10 per cento;
Considerato che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella
misura del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore
complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
netto del valore dei predetti beni;
Considerato che occorre provvedere;
Decreta:
Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10
per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte
significatica del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata:
ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1999
Il Ministro: Visco
 

DM 19 Febbraio 2007

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per
l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima
attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune
tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra
le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le
caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della
procedura di valutazione d'impatto ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello
stesso decreto legislativo;
Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato
una notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche' un
eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati
secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono
assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo
un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e
duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza
non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e
dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che
consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando
l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono
posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia
conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza,
nonche' di alcune applicazioni specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in
abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con
modalita' organicamente raccordate con le disposizioni in materia di
efficienza energetica degli edifici;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 15 febbraio 2007;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per
incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.



Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto
fotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme
di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli
ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse
dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,
di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i
cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in
allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e'
l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le
tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli
stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile
dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla
lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il
rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i
moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita
dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato
dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.



Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare
delle tariffe incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio
di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.



Art. 4.
Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini
dell'accesso alle tariffe incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e'
consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i
requisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impianti
non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1
kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in
data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova
costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati
in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe
incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a
seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al
premio di cui all'art. 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere
conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono
essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete
elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto
fotovoltaico dovra' essere caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti
fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente
decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzati
nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali impianti non
beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi
decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione
alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6,
relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazione
finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'
dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto
interministeriale 6 febbraio 2006»;
b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:
«g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano
la non applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui
all'art. 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale
richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il
cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe
incentivanti riconosciute».
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate.



Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e
accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al
gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al
medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto
previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o
meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica
prodotta.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete
comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto
alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e
definendo le modalita' con le quali tali condizioni si applicano
anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto
applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto
trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in
esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite
nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto
dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilita'
alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi
richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle
disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto
all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa
riconosciuta.
6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di
impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna
autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o
regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art.
12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di
inizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo
provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del
predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le
predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno
acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3),
nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20
kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non
sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono
essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione di
destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti
fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica
per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto
attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.



Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento
di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una
tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in
euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata
sulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di
venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo
di venti anni.

vedi Tabella nel PDF allegato


2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza
nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di
cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il
valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto
periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con
cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe
incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei
prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici,
nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15.
In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli
anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per
gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti
casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C),
colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti
responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'
che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al
solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali
con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base
dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)
e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre
lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.



Art. 7.
Premio per impianti fotovoltaici
abbinati ad un uso efficiente dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti
ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come
definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono
beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita' e alle
condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il
soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione
energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare, di cui al
decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e,
successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella
medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei
miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto
fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al
medesimo indice come individuato nella certificazione energetica.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione
energetica e' sostituito dall'attestato di qualificazione energetica
di cui al medesimo decreto legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati
mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio
o unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto
responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni
energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e
3, chiedendo il riconoscimento del premio.
5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4,
e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa
riconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla meta' della
percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e
dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ogni
caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla
data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa
incentivante maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo
di diritto alla tariffa incentivante.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi
interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita'
di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30%
di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell'edificio o unita' immobiliare e
dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al
presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla
tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del
30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio
sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze
ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o
edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,
qualora le predette unita' immobiliari o edifici siano stati
completati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,
un indice di prestazione energetica dell'edificio o unita'
immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina
dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo
il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui
all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non
beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa
nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni
fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di
cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.



Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il
premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni
della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate
ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.
7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.



Art. 10.
Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine
di stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui
all'art. 7, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto
agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7, nonche' per la gestione delle attivita'
previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.



Art. 11.
Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false
dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto
comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante
sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa
tariffa incentivante, nonche' la decadenza dal diritto al premio di
cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalita' per
il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto
dichiarato dai soggetti responsabili.



Art. 12.
Obiettivo di potenza nominale da installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata
da installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016.



Art. 13.
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli
impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7
e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi
dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito
internet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200
MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e'
elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e
aggiorna con continuita' la potenza cumulata degli impianti entrati
in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di
raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le
misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.



Art. 14.
Monitoraggio della diffusione, divulgazione
dei risultati e attivita' di informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita
e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente
decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al
comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per
ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti
fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la
relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti
erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in
ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del
Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1
e' reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta
fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto
attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo
soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con
il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con
l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di
facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle
procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le
modalita' previste all'art. 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a
favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e
delle relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presente
decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al
protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono
finanziare gli impianti.



Art. 15.
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un
monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle
tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici
realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le
esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,
comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro
il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento
dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche
sulla base delle attivita' di cui al comma 1 e all'art. 14, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo
sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una
potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.



Art. 16.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli
impianti fotovoltaici che hanno gia' acquisito, entro il 2006, il
diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A
tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto
interministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni
dal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi' sostituite: «fino al 2006
incluso».
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le
comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio
entro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8
del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di
inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano gia'
state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di
soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi
elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata
realizzazione degli impianti, e' da considerarsi compresa nel limite
di cui al precedente art. 13, comma 1.
5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione
dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle
tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del
soggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato
ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione
e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto
responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti
che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime
tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale
disponibile, non hanno alcuna priorita' ai fini dell'accesso alle
tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti,
possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
nel rispetto delle relative disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
 

Legge Regionale 19/2009

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009
“MISURE URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO, PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO ESISTENTE, PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO E
PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 1 - Obiettivi della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Casi di esclusione
Art. 4 - Interventi straordinari di ampliamento
Art. 5 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
Art. 6 - Prima casa
Art. 7 - Riqualificazione aree urbane degradate
Art. 8 - Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
Art. 9 - Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
Art. 11 - Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area
sorrentino-agerolese
Art. 12 - Norma finale e transitoria
Art. 13 - Dichiarazione di urgenza
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
Art. 1
Obiettivi della legge
1. La presente legge è finalizzata:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio
delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13
(Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio
edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche
attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e
sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti
di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo
7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di
naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in
coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente
nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata
nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;
d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta
non inferiore a metri 2,40;
e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel
termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni
tecnologiche in edilizia;
g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti
urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n.765).
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
Art. 3
Casi di esclusione
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento
delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a
costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto
ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici
comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi
compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle
coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i
limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo
del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme
urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 7 non si
applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti
produttivi (PIP).
Art. 4
Interventi straordinari di ampliamento
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ampliamento fino al venti per cento della
volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non
superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre
all’eventuale piano sottotetto.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione
per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e
comunque non successivamente frazionabili.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della
volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a
volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.
4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di
indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto
degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore
dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati
da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di
regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai
sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento
realizzato;
b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno
1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi
della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque
anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento
ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di
accatastamento. L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni
provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da
esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni
fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del
proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.
Art. 5
Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per
cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione,
all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le
eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta
metri quadrati.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
4. E’ consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza
preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano
prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo
regionali e dalla normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici
di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con
la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con
iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti
non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica
n.380/2001, dell’intervento realizzato;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati);
c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della
presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni
dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per
i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.
L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti
urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere
urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6
Prima casa
1. In deroga alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5
della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima
casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata
rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del
Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini
previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto,
e siano state versate le somme prescritte.
Art. 7
Riqualificazione aree urbane degradate
1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere
attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione
del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e
l’integrazione sociale.
2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei
proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei
proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili
da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono
verificate occupazioni abusive.
3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al
comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del
cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e
ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all’inserimento, nella
programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni
stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle
fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.
4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali,
anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2
contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani
coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a
quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti
urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di
volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una
quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo
di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia
abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se
l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali,
artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte
nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da
almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi
individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad
uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia
convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle
caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.
7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del
consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti
gli interventi di cui al comma 5.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare
riguardo all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del
disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo
specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio
1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive
modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con
le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti
dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.
Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove
esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,”
sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per
le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di
interesse pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti
“entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del
provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e
dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre
2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19
(Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi -
Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani
attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma
pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale
28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree
destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della
legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14, recante: “Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n.65) e
all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9
(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato
1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione
della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve
essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà
comunicazione al comune.
2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve
dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli
esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico
riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.
3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità
per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove
previsto.
Art. 10
Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9
1. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono
realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di
acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque
denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi
strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le
dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.” ;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi
obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non
comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio
Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione,
la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“8. Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del
comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con
deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori
necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto
nell’ambito dell’UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo
svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il
deposito sismico, di cui all’articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il
competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la
correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla
autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in
relazione alle norme tecniche vigenti.
11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio
Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell’emanazione del
regolamento di attuazione della presente legge.”.
2. L’articolo 4 della legge regionale n.9/1983, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività
di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono
sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale,
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908,
n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed
efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto
n. 380/2001;
e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2.
2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è
subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica.
3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori
possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati
controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in
particolare l’attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei
controlli di cui al comma 3.”
3. All’articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:
a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione
sismica, ovvero del deposito sismico;
b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3,
comma 5;
c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal
comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla
realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di
cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità
a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche,
come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 11
Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese
1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di
produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione,
realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35
(Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli
strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive
n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme
igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con
certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa dall’allevatore interessato.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di
adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo
stato brado.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai
contenuti del presente articolo.
Art. 12
Norma finale e transitoria
1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si
concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti
eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati
alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania
l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee
guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 13
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
28 dicembre 2009
Bassolino
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n. 80 del 29 Dicembre 2009
LEGGE REGIONALE: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 1
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13: “Piano territoriale regionale”.
Nota all’art. 2
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo precedente.
Comma 1, lettera h).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,
ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.
Nota all’art. 3
Comma 1, lettera b).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo precedente.
Art. 2, lettera A): “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17
della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o
di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.
Comma 1, lettera c).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
Comma 1, lettera d).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 già citato nella nota al comma precedente.
Comma 1, lettera f).
Legge 18 maggio 1989, n. 183: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”.
Comma 1, lettera g).
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21: “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a
rischio vulcanico dell'area Vesuviana”.
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Nota all’art. 4
Comma 4, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.
Art. 25(R): “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità”.
“1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità
degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di
agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità
e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa”.
Comma 4, lettera c).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Art. 8: “Modalità di misura”.
Art. 9: “Soluzioni tecniche conformi”.
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Nota all’art. 5
Comma 5, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo
precedente.
Art. 25(R) già citato nella nota all'articolo precedente.
Comma 5, lettera b).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 già citato nella nota all'articolo precedente.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati”.
Nota all’art. 6
Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo 4.
Art. 36: “Accertamento di conformità”.
“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero
in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da
essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e
comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura
pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si
intende rifiutata”.
Art. 37: “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento
di conformità”.
“1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in
difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma
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1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da
516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformità di cui all'articolo 36”.
Nota all’art. 7
Comma 1.
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo 1.
Comma 2.
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo 2.
Comma 5.
Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, n. 236: “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione
dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea”.
Art. 1, comma 3: “Definizioni”.
“1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di «alloggio sociale».
2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione
permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento
essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori
pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali,
assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla
locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati
prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle
risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione
di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.
5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard
urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con
le modalità stabilite dalle normative regionali”.
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Nota all’art. 8
Comma 1.
Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.
Comma 1, lettera a).
Art. 7: “Competenze”.
Comma 2: “2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti
racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area”.
Comma 1, lettera b).
Art. 10: “Salvaguardia”.
Comma 2: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni
decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti”.
Comma 1, lettera c).
Art. 23: “Piano urbanistico comunale”.
Comma 9: “9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi
inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi
derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.
Comma 1, lettera d).
Art. 25: “Atti di programmazione degli interventi”.
Comma 6: “6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo”.
Comma 1, lettera e).
Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici ”.
Comma 1: “1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione
consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge”.
Comma 1, lettera f).
Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici”.
Comma 2: “2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli
elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti”.
Comma 3: “3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso”.
Comma 1, lettera g).
Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 1: “1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i
beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità,
perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il
provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”.
Comma 1, lettera h).
Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 4: “4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova
disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il
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termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo
39”.
Comma 1, lettera i).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 1: “1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della
presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente
inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento
sostitutivo”.
Comma 1, lettera l).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 3: “3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi
della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta
giorni, attua l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera m).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
“1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente
legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a
provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.
2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione
procede autonomamente.
3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente
legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua
l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera n).
Art. 40: “Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni”.
Comma 1: “1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine
gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici
regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica”.
Comma 2.
Legge regionale 28 novembre 2000, n. 15: “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”.
Legge regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per
l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di
inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni
obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi
pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24
marzo 1995, n. 8”.
Comma 3.
Legge regionale 27 aprile 1998, n. 7: “Modifica L.R. 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della L. R. 1° settembre 1981, n. 65»”.
Art. 1: “1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge
regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:"L'indice di copertura, salvo quanto
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diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di SviluppoIndustriale, deve essere contenuto entro il
rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile perl'impianto produttivo".
Legge regionale 11 agosto 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.
Art. 11: “1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant'Antonio Abate, Angri, S .Egidio Monte Albino,
Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all'articolo 2 della legge regionale 27
giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano
urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la
realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 19 della legge regionale n.
35/1987, è pari a 0,50”.
Comma 4.
Legge regionale 5 marzo 1990, n. 9: “Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose”.
Nota all’art. 9
Comma 1.
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”.
Nota all’art. 10
Comma 1.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico”.
Art. 2: “Denuncia dei lavori”.
“Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle
opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente
per territorio, prima dell'inizio dei lavori.
Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64,
esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo
della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.
Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5
novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di
quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).
Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore
o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro
comprendere:
- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del
geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli
elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n.
64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio
1974, n. 64;
- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le
condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché
l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 80 del 29 Dicembre 2009
- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo
schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.
L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e
degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui
territorio si dovrà eseguire l'opera.
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono
direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei
collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2
febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.
Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle
opere secondo un predisposto cronologico”.
Comma 2.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 4: “La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma
competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente
legge. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e
successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge.
La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente
Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti (3).
La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:
a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica
dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;
b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a
concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;
d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione
che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla
entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli
Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato
personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a
mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento
geologico, sismologia”.
Comma 3.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma 1.
Art. 5: “Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche ”.
“Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio,
controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al
processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede,
inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.
Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve
verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo
del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche
ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente
Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di
collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è
fonte: http://burc.regione.campania.it
n. 80 del 29 Dicembre 2009
valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo
restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre
1971, n. 1086.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli
agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in
possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti
prescritti.
Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell'art. 29 della L. n. 64
del 1974.
Nota all’art. 11
Comma 1.
Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35: “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-
Amalfitana”.
Direttiva 19 novembre 1991, n. 91/629/CEE: “Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli”.
Direttiva 29 novembre 1995, n. 95/58/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori”.
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