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Norme Piano Casa

REGIONE LIGURIA
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LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 49
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO URBANISTICO-EDILIZIO
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4
NOVEMBRE 2009)
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

Testo integrale

Articolo 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’Intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali, conclusa in data 1 aprile
2009, per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il
riavvio dell’attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a
promuovere la riqualificazione funzionale, architettonica e statica degli edifici,
anche attraverso l’ampliamento dei volumi esistenti, nel contesto di un più
generale rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di obsolescenza e
degrado, attraverso l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza
antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici.
2. La presente legge ha carattere straordinario e le relative disposizioni hanno
validità per ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) Edificio rurale di valore testimoniale: un edificio rurale realizzato entro il
XIX secolo, che abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o
comunque funzionale con fondi agricoli circostanti e che presenti una
riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato
irreversibilmente alterato nell’impianto tipologico, nelle caratteristiche
architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
b) Edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali,
siano andate distrutte nel tempo senza che ciò inibisca la possibilità di
documentare l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria
configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione;
c) Edificio incongruo: un edificio la cui presenza comporti rischi per la
pubblica o privata incolumità o effetti di dequalificazione del contesto nel
quale è inserito per uno o più dei seguenti elementi, riconosciuti dal
Comune in sede di approvazione del relativo progetto di intervento ai sensi
degli articoli 6 e 7:
1) esposizione al rischio idraulico o idrogeologico;
2) localizzazione;
3) funzione;
4) tipologia;
5) dimensione;
6) stato di degrado;
d) Edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo: gli edifici, o
loro porzioni, in cui operano le strutture a destinazione sociale e sociosanitaria
individuate nell’articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006,
n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e
successive modifiche ed integrazioni nonché le strutture ricettive di cui
all’articolo 49, comma 4, della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6
(Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche
ed integrazioni;
e) Centro storico: comprende i nuclei insediati ricompresi in zona classificata
di tipo A in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), quelli comunque
denominati come “centro storico” dai vigenti strumenti urbanistici comunali
nonché i nuclei classificati “Nuclei isolati in regime normativo di
conservazione” (NI-CE) e “Nuclei isolati in regime normativo di
mantenimento” (NI-MA) dal vigente Piano territoriale di coordinamento
paesistico (PTCP);
f) Volumetria esistente: l’ingombro geometrico della costruzione in
soprassuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, sulla base della
dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi della normativa vigente
ovvero che risultino comunque ultimati ai sensi della normativa previgente,
misurato in metri cubi.

Articolo 3
(Ampliamento di edifici esistenti)
1. Sulle volumetrie esistenti, come definite all’articolo 2, a totale o prevalente
destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1.000 metri
cubi, sono ammessi interventi di ampliamento preordinati a migliorare la
funzionalità, la qualità architettonica, statica e/o energetica dell’edificio
interessato, nei limiti di seguito indicati:
a) per edifici di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, è
consentito un incremento di 60 metri cubi;
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri
cubi per la parte eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20
per cento;
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri
cubi per la parte eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10
per cento.
2. Gli ampliamenti di cui al comma 1 costituiscono interventi di ristrutturazione
edilizia e sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici,
fermo restando il rispetto delle distanze da pareti finestrate degli edifici ove si
tratti di ampliamenti in senso orizzontale, delle indicazioni tipologiche, formali e
costruttive di livello puntuale degli strumenti urbanistici o degli atti di
pianificazione territoriale vigenti e dei requisiti minimi di rendimento energetico
degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia
di energia) e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli ampliamenti di edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 4.
4. L’ampliamento, nei termini di cui al comma 1, è ammesso anche per edifici
destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo.
5. Ove gli interventi di ampliamento prevedano il frazionamento dell’unità
immobiliare interessata, le unità immobiliari non possono comunque avere una
superficie inferiore a 60 metri quadrati.

Articolo 4
(Incentivazioni e premialità per l’applicazione dell’articolo 3)
1. Le percentuali di ampliamento di cui all’articolo 3 possono essere incrementate:
a) di un’ulteriore 10 per cento qualora l’intero organismo edilizio esistente,
comprensivo della porzione oggetto di ampliamento, venga, oltre gli
obblighi di legge, strutturalmente adeguato alle norme antisismiche in
vigore a decorrere dal 30 giugno 2009 nonché dotato di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero rispetti i requisiti di
rendimento energetico degli edifici indicati nell’articolo 3;
b) di un ulteriore 5 per cento per gli ampliamenti degli edifici rurali di valore
testimoniale a destinazione residenziale, ivi compresi quelli parzialmente
diruti, come premialità in relazione all’obbligo, da assumersi da parte del
proprietario o dell’avente titolo, di realizzare i relativi interventi di
ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali,
quali le lastre di ardesia aventi composizione chimica con presenza di
carbonato di calcio maggiore del 20 per cento e delle tecniche costruttive
caratterizzanti l’edificio esistente, come da attestazione del progettista da
prodursi a corredo della Denuncia inizio attività (DIA);
c) di un ulteriore 5 per cento qualora per la copertura di interi edifici
residenziali diversi da quelli rurali di valore testimoniale si utilizzino, ove
non in contrasto con le caratteristiche dei tetti circostanti, lastre di ardesia
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Articolo 5
(Esclusioni e specificazioni dell’applicazione degli articoli 3 e 4)
1. Gli ampliamenti previsti dagli articoli 3 e 4 non si applicano nei confronti degli
edifici od unità immobiliari:
a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da
esso;
b) condonati con tipologia di abuso 1 “Opere realizzate in assenza o difformità
della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” di cui alla tabella allegata alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico–edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
successive modifiche ed integrazioni ed alla successiva legge 24 novembre
2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e successive modifiche
ed integrazioni;
c) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di
normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese le aree
inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino;
d) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative;
e) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni
dei medesimi o specifici casi di applicabilità della legge con deliberazione
soggetta ad esclusiva approvazione del Consiglio comunale;
f) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive
modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici di pregio
dagli strumenti urbanistici generali vigenti;
g) ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del Parco
regionale di Portofino, del Parco naturale regionale di Portovenere e del Parco
naturale regionale di Montemarcello Magra.

2. Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano nei
confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente PTCP, assetto insediativo, nei
seguenti ambiti e regimi normativi:
a) strutture urbane qualificate (SU);
b) conservazione (CE);
c) aree non insediate (ANI) assoggettate al regime di mantenimento (MA),
limitatamente alla fascia di profondità di 300 metri calcolati in linea d’aria
dalla battigia anche per i terreni elevati sul mare.
3. Per gli edifici ricadenti nei territori dei Parchi diversi da quelli di cui al comma
1, lettera g), si applica la disciplina di ampliamento stabilita nei relativi Piani,
salva la facoltà di ogni ente parco di assumere specifica deliberazione per
rendere applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, ferme restando le
esclusioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di quaranticinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono individuare parti del proprio
territorio nelle quali le disposizioni di cui all’articolo 3 non trovano applicazione
per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale.
Articolo 6
(Demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale)
1. A fini di diminuzione dell’esposizione al rischio idraulico o idrogeologico, di
miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetica del
patrimonio edilizio, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009,
riconosciuti incongrui, possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino
al 35 per cento del volume esistente per realizzare edifici di migliore qualità
architettonica e conformi alle norme antisismiche in vigore dal 30 giugno 2009
nonché alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui
alla l.r. 22/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed al d.p.r. 59/2009.
2. La ricostruzione deve avvenire in sito, anche su diverso sedime, e può essere
assentita in deroga alle previsioni urbanistico-edilizie dello strumento
urbanistico comunale, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi
previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro
quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell’incremento
volumetrico, di cui al comma 1, se interrati.
3. Qualora la ricostruzione in sito non sia possibile per cause oggettive o non sia
ritenuta opportuna per migliorare la qualità paesistica ed urbanistica del sito, il
Comune, su proposta dei soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti
dalla presente disposizione, può approvare, mediante la procedura di Conferenza
di servizi atta a comportare modifica allo strumento urbanistico comunale – da
qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del
Comitato tecnico urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni – il
progetto di ricostruzione su altre aree idonee, purché compatibile con le
indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di bacino. Il progetto deve altresì
comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto
meno, l’approvazione della disciplina urbanistica delle stesse.

Articolo 7
(Riqualificazione urbanistica ed ambientale di edifici a destinazione diversa da quella
residenziale)
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1. Al fine di conseguire la riqualificazione urbanistica ed ambientale i Comuni
possono approvare interventi di demolizione e di ricostruzione di cui all’articolo
6 aventi ad oggetto edifici incongrui a destinazione diversa da quella residenziale
mediante la procedura di Conferenza di servizi atta a comportare modifica allo
strumento urbanistico comunale – da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai
sensi dell’articolo 2 della l.r. 9/1983 – nel contesto della quale sono determinate
le funzioni insediabili e le condizioni per il rilascio dei relativi titoli abilitativi
edilizi purché compatibili con le indicazioni del vigente PTCP e dei Piani di
bacino.

Articolo 8
(Titoli edilizi)
1. Gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono assoggettati a DIA obbligatoria di
cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e
successive modifiche ed integrazioni e non sono cumulabili con gli ampliamenti
consentiti dagli strumenti urbanistici comunali. La DIA per la realizzazione degli
interventi di ampliamento sopra indicati può essere presentata decorso il termine
di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Le demolizioni e ricostruzioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché gli interventi di
ampliamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), relativi a edifici rurali di
valore testimoniale parzialmente diruti, sono assentiti mediante rilascio di
permesso di costruire.
3. Resta ferma l’osservanza delle disposizioni stabilite nella vigente legislazione in
materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse normative di settore che
prescrivano l’obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti
preventivi al rilascio di titoli abilitativi edilizi e in particolare delle disposizioni
in materia igienico-sanitaria, di stabilità e di sicurezza degli edifici.
4. La presentazione della DIA, o la richiesta di permesso di costruire, deve avvenire
entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 2.

Articolo 9
(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)
e successive modifiche ed integrazioni)
1. L’articolo 67 della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni è
sostituito dal seguente:
“Articolo 67
(Superficie agibile e superficie accessoria)
1. Si definisce superficie agibile (SA) la superficie di solaio, misurata al filo
interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri divisori fra unità
immobiliari o interni ad esse.
2. Non sono da ricomprendere nella SA:
a) le coperture piane, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa
ed i passaggi di uso comune negli edifici a destinazione residenziale o ad
essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico – ricettive;
7
b) i locali tecnici per impianti tecnologici quali ascensori, montacarichi,
impianti termici, di climatizzazione, elettrici, idrici, e simili, nonché le
intercapedini non eccedenti le dimensioni prescritte dalle pertinenti
normative;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, quali cantine e ripostigli,
purché ricompresi entro il sedime della costruzione e non comportanti la
realizzazione di più di un piano in sottosuolo o nel piano terra
limitatamente agli edifici aventi destinazione residenziale e tipologia
diversa da quella condominiale;
d) i sottotetti a falda inclinata privi dei requisiti richiesti per l’agibilità
aventi altezza all’intradosso del colmo non superiore a metri 2,10;
e) le autorimesse private interrate e seminterrate con un solo lato fuori terra
di cui all’articolo 19, quelle interrate o al piano terreno, di cui all’articolo
9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le autorimesse interrate, fuori terra o su coperture piane negli
edifici a destinazione commerciale nelle quantità prescritte dalla vigente
normativa in materia;
f) i porticati e gli spazi ad uso pubblico.
3. Costituiscono superficie accessoria (S Acc.) da non ricomprendere nella SA
sempreché contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della SA per
edifici aventi SA non superiore a 160 metri quadrati ed entro il limite
massimo del 20 per cento per la parte di SA eccedente la soglia di 160 metri
quadrati e da misurarsi con le stesse modalità di cui al comma 1:
a) i porticati, le tettoie, i poggioli, i terrazzi e le logge, se ad uso privato;
b) i sottotetti a falda inclinata aventi altezza all’intradosso del colmo
superiore a metri 2,10, ma privi dei requisiti richiesti per l’agibilità;
c) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità non riconducibili nella
fattispecie di cui al comma 2, lettera c);
d) le autorimesse private fuori terra negli edifici a destinazione residenziale
o ad essa assimilabile, ad uffici e ad attività turistico-ricettive realizzate
ai sensi dell’articolo 19.
4. Con riferimento agli strumenti urbanistici comunali vigenti, al fine di
agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la
qualità degli edifici, non sono considerati nel computo per la determinazione
dell’indice edificatorio:
a) le strutture perimetrali portanti e non, che comportino spessori
complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, superiori
a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un
massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali nonché i solai
con struttura superiore a 30 centimetri per la sola parte eccedente i 30
centimetri fino ad un massimo di 25 centimetri per gli elementi di
copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, in quanto il
maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di
coibentazione termica, acustica e di inerzia termica;
b) l’incremento di spessore fino a 15 centimetri dei muri divisori fra unità
immobiliari finalizzato all’isolamento acustico.
5. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica aventi ad oggetto ambiti urbani
da attuarsi mediante Progetto urbanistico operativo (PUO), Strumento
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urbanistico attuativo (SUA) o progetti ad essi equivalenti, il limite di cui al
comma 3 relativo alla superficie accessoria può essere elevato fino al 30 per
cento per motivate esigenze di qualità architettonica e di efficienza energetica
degli edifici.”.
2. Al comma 1, dell’articolo 88, della l.r. 16/2008 e successive modifiche ed
integrazioni le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti:
“ventiquattro mesi”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.

Data a Genova addì 3 novembre 2009
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)



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