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Mer, Apr

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Il decreto legislativo presentato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è in corso di registrazione e fino al 31 dicembre 2018 sarà disponibile anche un bonus alberghi che assicurerà un credito fiscale fino al 65%

 

240 milioni di euro in 3 anni: ecco in cosa consiste il credito imposta alberghi previsto dai nuovi bonus 2018

Come richiesto dal MiBACT, il bonus alberghi sarà valido per le spese di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, abbattimento di barriere architettoniche, interventi antisismici e acquisto di mobili e attrezzature in alberghi e agriturismi. 

Stanziamenti e agevolazioni ristrutturazione alberghi

Lo stanziamento complessivo previsto dal decreto legislativo ammonta a 240 milioni di euro, ma le cifre previste per i singoli anni sono le seguenti:

  • 60 milioni di euro per il 2018;
  • 120 milioni per il 2019;
  • 60 milioni per il 2020.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e possono godere bonus alberghi le imprese operanti a partire dal 1° gennaio 2012. Inoltre, nel biennio previsto, il credito imposta alberghi non può superare i 200.000 euro per ogni struttura ricettiva.

Leggi anche: Legge Bilancio 2018: le nuove proposte per il bonus edilizia

Presentare la domanda per il bonus alnerghi

Le strutture ricettive interessate, devono presentare la domanda al MiBACT e possono farlo dall' 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese. Le informazioni che devono essere riportate sul documento per vedersi riconosciuto il credito d’imposta devono essere le seguenti:

  • costo complessivo degli interventi e ammontare totale delle spese eleggibili;
  • attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
  • credito d’imposta spettante;
  • estremi dei titoli abitativi acquisti (se la ristrutturazione edilizia ha comportato aumenti nella cubatura complessiva).

Un punto importante è il seguente: il diritto al bonus fiscale è riconosciuto ad eccezione del caso in cui il beneficiario ceda a terzi o destini ad altra finalità rispetto all'impresa i beni oggetto degli investimenti, nel periodo precedente e successivo alla domanda e all'ottenimento dell'imposta



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