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28
Gio, Mar

Risparmio Energetico

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

 

Decreto legge: leggi il teesto

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', prevede che il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotti uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;


Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo

29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per
l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito: i decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima
attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica
prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 settembre 1999, il quale dispone che per talune
tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra
le quali gli impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le
caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della
procedura di valutazione d'impatto ambientale;
Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello
stesso decreto legislativo;
Considerato che i primi risultati dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato
una notevole complessita' gestionale del meccanismo nonche' un
eccessivo squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati
secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono
assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione;
Ritenuto di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo
un sistema di accesso agli incentivi semplificato, stabile e
duraturo;
Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza
non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e
dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del
fotovoltaico verso applicazioni piu' promettenti, in termini di
potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che
consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando
l'incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono
posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia
conto anche dei maggiori costi degli impianti di piccola potenza,
nonche' di alcune applicazioni specifiche;
Ritenuto che il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in
abbinamento all'uso efficiente dell'energia, in particolare con
modalita' organicamente raccordate con le disposizioni in materia di
efficienza energetica degli edifici;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 15 febbraio 2007;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per
incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.



Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto
fotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme
di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli
ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse
dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,
di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i
cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in
allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e'
l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le
tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli
stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile
dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla
lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il
rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i
moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita
dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato
dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387.



Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare
delle tariffe incentivanti
1. Possono beneficiare delle tariffe di cui all'art. 6 e del premio
di cui all'art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' abitative e/o di edifici.



Art. 4.
Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini
dell'accesso alle tariffe incentivanti
1. Nei limiti stabiliti all'art. 13, l'accesso alle tariffe
incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7 e'
consentito a condizione che gli impianti fotovoltaici rispettino i
requisiti di cui ai successivi commi e sempreche' i medesimi impianti
non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
2. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1
kW.
3. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in
data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a seguito di interventi di nuova
costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati
in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe
incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a
seguito dell'intervento di potenziamento, e non possono accedere al
premio di cui all'art. 7.
4. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere
conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e devono
essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti.
5. Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3).
6. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete
elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto
fotovoltaico dovra' essere caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti
fotovoltaici.
7. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente
decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore
del provvedimento di cui all'art. 10, comma 1, sempreche' realizzati
nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e sempreche' tali impianti non
beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi
decreti interministeriali. Ai predetti impianti compete, in relazione
alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall'art. 6,
relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007.
8. Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di
cui all'art. 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti. La richiesta e' corredata della documentazione
finale di entrata in esercizio elencata nell'allegato 4, con le
seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
a) il testo del punto c) e' sostituito dal seguente: «conformita'
dell'impianto alle disposizioni dell'art. 4 del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto
interministeriale 6 febbraio 2006»;
b) il testo del punto g) e' sostituito dal seguente:
«g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale 28 luglio 2005, art. 10, commi da 2 a 5, comportano
la non applicabilita' o la non compatibilita' con le tariffe di cui
all'art. 6;
g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale
richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il
cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe
incentivanti riconosciute».
9. Con successivo decreto sono determinati i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare in impianti non collegati
alla rete elettrica o a piccole reti isolate.



Art. 5.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
1. Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e
accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al
gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al
medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto
previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387. Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e
non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende avvalersi o
meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica
prodotta.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete
comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto
alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto e
definendo le modalita' con le quali tali condizioni si applicano
anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006. Nelle more di tali provvedimenti valgono, per quanto
applicabili, le norme vigenti.
3. A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto
trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
soggetto attuatore richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in
esercizio elencata nell'allegato 4, fatte salve integrazioni definite
nel provvedimento di cui all'art. 10, comma 1. Il mancato rispetto
dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilita'
alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 4, completa di tutta la documentazione ivi
richiamata, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle
disposizioni del presente decreto e tenuto conto di quanto previsto
all'art. 6, comunica al soggetto responsabile la tariffa
riconosciuta.
6. Le modalita' di erogazione della tariffa di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7 sono fissate nel provvedimento di cui
all'art. 10, comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di
impianti fotovoltaici per i quali non e' necessaria alcuna
autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o
regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione
dell'impianto, non si da' luogo al procedimento unico di cui all'art.
12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ed e' sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di
inizio attivita'. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo
provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del
predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le
predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno
acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3),
nonche', ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20
kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non
sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999, sempreche' non ubicati in aree protette.
9. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono
essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici senza la necessita' di effettuare la variazione di
destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti
fotovoltaici.
10. Il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica
per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto
attuatore, anche relative al premio di cui all'art. 7.



Art. 6.
Tariffe incentivanti e periodo di diritto
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento
di cui all'art. 10, comma 1, e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una
tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla
tipologia dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b1), b2)
e b3), assume il valore di cui alla successiva tabella (valori in
euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico). La tariffa individuata
sulla base della medesima tabella e' riconosciuta per un periodo di
venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto ed e' costante in moneta corrente in tutto il periodo
di venti anni.

vedi Tabella nel PDF allegato


2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
realizzati in conformita' al presente decreto ed entrati in esercizio
in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2010, ha diritto, in relazione alla potenza
nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante di
cui al comma 1, decurtata del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008 con arrotondamento commerciale alla
terza cifra decimale, fermo restando il periodo di venti anni. Il
valore della tariffa e' costante in moneta corrente nel predetto
periodo di venti anni.
3. Con successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanare con
cadenza biennale a decorrere dal 2009, sono ridefinite le tariffe
incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni
successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei
prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici,
nonche' dei risultati delle attivita' di cui agli articoli 14 e 15.
In assenza dei predetti decreti continuano ad applicarsi, per gli
anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal presente decreto per
gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate del 5% con
arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti
casi:
a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C),
colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti
responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalita'
che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al
solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli impianti il cui soggetto responsabile e' una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica;
c) per gli impianti integrati, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici,
fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in
sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) per gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali
con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base
dell'ultimo censimento Istat.
5. Il diritto all'incremento di cui a una delle lettere a), b), c)
e d) del comma 4 non e' cumulabile con gli incrementi delle altre
lettere dello stesso comma 4.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.



Art. 7.
Premio per impianti fotovoltaici
abbinati ad un uso efficiente dell'energia
1. Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti
ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul
posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate
all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o edifici, come
definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono
beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalita' e alle
condizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il
soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione
energetica relativo all'edificio o unita' immobiliare, di cui al
decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell'edificio o dell'unita' immobiliare, e,
successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto
fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella
medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei
miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto
fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di
prestazione energetica dell'edificio o unita' immobiliare rispetto al
medesimo indice come individuato nella certificazione energetica.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 6,
comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, l'attestato di certificazione
energetica e' sostituito dall'attestato di qualificazione energetica
di cui al medesimo decreto legislativo.
3. L'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della
riduzione del fabbisogno di energia di cui al comma 2 sono dimostrati
mediante produzione di nuova certificazione energetica dell'edificio
o unita' immobiliare, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto
responsabile trasmette al soggetto attuatore le certificazioni
energetiche dell'edificio o unita' immobiliare, di cui ai commi 2 e
3, chiedendo il riconoscimento del premio.
5. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento della domanda di cui al comma 4,
e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa
riconosciuta, di cui all'art. 6, in misura pari alla meta' della
percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e
dimostrata come previsto al comma 3, con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. La maggiorazione predetta non puo' in ogni
caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla
data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico. La tariffa
incentivante maggiorata e' riconosciuta per l'intero periodo residuo
di diritto alla tariffa incentivante.
6. L'esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di
almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi
interventi rinnovano il diritto al premio, con le medesime modalita'
di cui ai commi precedenti, fermo restando il limite massimo del 30%
di cui al comma 5.
7. La cessione congiunta dell'edificio o unita' immobiliare e
dell'impianto fotovoltaico che ha diritto al premio di cui al
presente articolo comporta la contestuale cessione del diritto alla
tariffa incentivante e al premio per il residuo periodo di diritto.
8. Il premio di cui al comma 1 compete altresi', nella misura del
30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio
sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze
ubicate all'interno o comunque asservite a unita' immobiliari o
edifici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni,
qualora le predette unita' immobiliari o edifici siano stati
completati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione,
un indice di prestazione energetica dell'edificio o unita'
immobiliare inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.



Art. 8.
Ritiro e valorizzazione dell'energia elettrica
prodotta dagli impianti fotovoltaici
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW puo' beneficiare della disciplina
dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo
il termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante di cui
all'art. 6.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non
beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa
nella rete elettrica, e' ritirata con le modalita' e alle condizioni
fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di
cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7.



Art. 9.
Condizioni per la cumulabilita' di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo
dell'investimento. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il
premio di cui all'art. 7 sono applicabili all'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati
concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria
in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile
dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine
e grado o una struttura sanitaria pubblica.
2. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono cumulabili con:
a) i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o),
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
b) i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni
attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164.
3. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010.
4. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui
all'art. 7 non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la
detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni
della medesima detrazione.
5. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le tariffe incentivanti erogate
ai sensi del presente decreto, ivi inclusi il premio di cui all'art.
7 e i benefici di cui all'art. 8, sono finalizzate a garantire una
equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli
impianti fotovoltaici.



Art. 10.
Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione
1. Con provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti emanati in attuazione dei
decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine
di stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione
delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del premio di cui
all'art. 7, nonche' per la verifica del rispetto delle disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto
agli articoli 5 e 11.
2. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e del
premio di cui all'art. 7, nonche' per la gestione delle attivita'
previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.



Art. 11.
Verifiche e controlli
1. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, false
dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto
comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante
sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa
tariffa incentivante, nonche' la decadenza dal diritto al premio di
cui all'art. 7. Il soggetto attuatore definisce e attua modalita' per
il controllo, anche mediante verifiche sugli impianti, di quanto
dichiarato dai soggetti responsabili.



Art. 12.
Obiettivo di potenza nominale da installare
1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata
da installare e' stabilito in 3000 MW entro il 2016.



Art. 13.
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli
impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti
1. Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti
gli impianti che, ai sensi del presente decreto, possono ottenere le
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7
e' stabilito in 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della
potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle
tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e al premio di cui all'art. 7
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi
dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito
internet, nella quale verra' raggiunto il limite di potenza di 1200
MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi e'
elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e
aggiorna con continuita' la potenza cumulata degli impianti entrati
in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottarsi entro i sei mesi successivi alla data di
raggiungimento del limite di cui al comma 1, sono determinate le
misure per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 12.



Art. 14.
Monitoraggio della diffusione, divulgazione
dei risultati e attivita' di informazione
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni
e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attivita' eseguita
e ai risultati conseguiti a seguito dell'attuazione dei decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e del presente
decreto.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006 e al presente decreto, il rapporto di cui al
comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per
ciascuna tipologia di impianto, l'ubicazione degli impianti
fotovoltaici, la potenza annualmente entrata in esercizio, la
relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti
erogate, l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in
ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del
Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il rapporto di cui al comma 1
e' reso pubblico.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta
fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse ai sensi dell'art. 5,
comma 4.
5. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 15, il soggetto
attuatore e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. Il medesimo
soggetto attuatore, attraverso uno specifico protocollo d'intesa con
il Ministero della pubblica istruzione, con l'ANCI, con l'UPI e con
l'UNCEM, organizza un sistema tecnico-operativo al fine di
facilitare, per gli istituti scolastici interessati, l'avvio delle
procedure per la richiesta delle tariffe incentivanti secondo le
modalita' previste all'art. 5.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a
favorire la corretta conoscenza del meccanismo di incentivazione e
delle relative modalita' e condizioni di accesso, di cui al presente
decreto, rivolte anche ai soggetti pubblici, anche congiuntamente al
protocollo di intesa di cui al comma 5, e ai soggetti che possono
finanziare gli impianti.



Art. 15.
Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie
1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un
monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle
tecnologie impiegate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici
realizzati nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 e nell'ambito del presente decreto, segnalando le
esigenze di innovazione tecnologica. Un rapporto annuale in merito,
comprendente anche l'analisi degli indici di prestazione degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione della corrente continua in corrente
alternata e per tipologia degli impianti medesimi e' trasmesso, entro
il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero dello sviluppo economico e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento
dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, anche
sulla base delle attivita' di cui al comma 1 e all'art. 14, il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con
la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere lo
sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, nel limite di una
potenza nominale di 100 MW, aggiuntiva rispetto alla potenza di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.



Art. 16.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 si continuano ad applicare esclusivamente agli
impianti fotovoltaici che hanno gia' acquisito, entro il 2006, il
diritto alle tariffe incentivanti stabilite dai medesimi decreti. A
tali fini, in entrambi i commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto
interministeriale 6 febbraio 2006 le parole «per ciascuno degli anni
dal 2006 al 2012 inclusi» sono cosi' sostituite: «fino al 2006
incluso».
2. I soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe
incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e
6 febbraio 2006 devono far pervenire al soggetto attuatore le
comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio
entro novanta giorni dalle rispettive scadenze previste dall'art. 8
del decreto interministeriale 28 luglio 2005. Qualora le date di
inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano gia'
state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di
soggetti che sono stati ammessi a beneficiare delle tariffe
incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 non si da' luogo, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, a scorrimento dei relativi
elenchi o graduatorie.
4. La potenza resa disponibile a seguito della decadenza del
diritto alle tariffe incentivanti di cui ai decreti interministeriali
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, o a seguito della mancata
realizzazione degli impianti, e' da considerarsi compresa nel limite
di cui al precedente art. 13, comma 1.
5. I termini fissati per l'inizio dei lavori e per la conclusione
dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici ammessi alle
tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio
2005 e 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, su richiesta del
soggetto responsabile al soggetto attuatore, per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato
ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione
e all'esercizio dell'impianto, non imputabile al soggetto
responsabile.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, comma 7, i soggetti
che hanno presentato domande di accesso alle tariffe incentivanti
introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio
2006 e che non sono stati ammessi a beneficiare delle medesime
tariffe a causa dell'esaurimento della potenza limite annuale
disponibile, non hanno alcuna priorita' ai fini dell'accesso alle
tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Tali soggetti,
possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto
nel rispetto delle relative disposizioni.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio



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