E’ recente la notizia per cui la Legislatura Italiana ha colmato una lacuna che ormai da troppo tempo aspettava un miglioramento chiaro e deciso. Infatti con l’introduzione dell’ art 612 bis del codice penale per atti persecutori si è finalmente toccato il delicato tema delle molestie per stalking e degli atti persecutori sul posto di lavoro l’art. legislativo riporta che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di...
...ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". In questo modo si è arrivati finalmente a determinare un fenomeno ormai riconosciuto quale lo “Stalking”. E’ bene innanzitutto fare una differenziazione tra due diversi fenomeni, benché similari come lo Stalking appunto ed il Mobbing sul lavoro. Infatti nonostante ormai vengano unanimemente riconosciuti e un gran numero, sempre in aumento, di lavoratori abbiano affermato di essere stati o continuare ad essere soggetti a tali pratiche, in Italia attualmente non esiste ancora una legge specifica che protegga questa categoria di individui vittime dello Stalking.







